Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico - Riserva all'erario delle nuove e maggiori entrate derivanti dal d.l. n. 138 del 2011 e dal d.l. n. 201 del 2011, per un periodo di cinque anni, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, in coerenza con il trattato c.d. fiscal compact - Definizione delle modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione, con apposito d.m. sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati - Ricorso della Regione Siciliana - Asserito difetto dei requisiti richiesti per attribuire allo Stato risorse di spettanza regionale - Indeterminatezza dell'oggetto per omessa specificazione delle entrate tributarie - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per la lacunosità della formulazione e l'indeterminatezza dell'oggetto, la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale e all'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 1074 del 1965, dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che riserva allo Stato, per un periodo di cinque anni, le entrate derivanti dal d.l. n. 138 del 2011 per destinarle alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico. La ricorrente infatti ha omesso di precisare quali siano le specifiche entrate tributarie ad essa devolute che, a suo dire, la norma impugnata indebitamente le sottrae, non consentendo in tal modo di verificare la legittimità della riserva erariale.
Sull'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale per lacunosa formulazione, con conseguente carente individuazione delle disposizioni ritenute viziate, v. la citata sentenza n. 241/2012.