Sentenza 66/2024 (ECLI:IT:COST:2024:66)
Massima numero 46161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  22/02/2024;  Decisione del  22/02/2024
Deposito del 22/04/2024; Pubblicazione in G. U. 24/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46160  46162  46167  46168


Titolo
Formazioni sociali - In genere - Unione civile - Fenomeno distinto rispetto al matrimonio - Assimilazione a quest'ultimo, ai fini della necessità costituzionale della parità di trattamento - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto la disposizione che prevede, a seguito della rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti, lo scioglimento automatico dell'unione civile senza possibilità di conversione in matrimonio per dichiarazione congiunta delle parti). (Classif. 107001).

Testo

Il matrimonio e l’unione civile trovano differente copertura costituzionale, essendo il primo, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, riconducibile all’art. 29 Cost. e la seconda alle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., all’interno delle quali l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità. (Precedenti: S. 269/2022; S. 170/2014 - mass. 38016; S. 138/2010 - mass. 34577).

Il matrimonio e l’unione civile rappresentano fenomeni distinti, caratterizzati da differenti panorami normativi; il rapporto coniugale si configura, quindi, come un vincolo diverso da quello che ha fonte nell’unione civile e non può, pertanto, essere ad esso assimilato perché se ne possa dedurre l’impellenza costituzionale di una parità di trattamento.

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, sez. settima civile, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, che dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso senza prevedere la possibilità della conversione in matrimonio per dichiarazione congiunta delle parti, senza soluzione di continuità con il preesistente legame. La disposizione censurata non realizza un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla coppia di coniugi – nei cui confronti il successivo comma 27 prevede che il matrimonio possa convertirsi, a seguito di rettifica anagrafica di sesso di uno dei coniugi e della manifestazione di tale volontà da parte di entrambi, in unione civile senza soluzione di continuità nelle tutele –, in ragione dell’obiettiva eterogeneità delle situazioni a confronto. Il vincolo derivante dalla unione civile produce, infatti, effetti, pur molto simili, ma non del tutto coincidenti e, in parte, di estensione ridotta rispetto a quelli nascenti dal matrimonio, e ricompresa nel più ampio spettro di diritti ed obblighi da questo originati). (Precedente: S. 170/2014 - mass. 38016).



Atti oggetto del giudizio

legge  20/05/2016  n. 76  art. 1  co. 26

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte