Sentenza 101/2025 (ECLI:IT:COST:2025:101)
Massima numero 46811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  21/05/2025;  Decisione del  21/05/2025
Deposito del 08/07/2025; Pubblicazione in G. U. 09/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46809  46810  46812  46813


Titolo
Straniero - Immigrazione - Gestione dei flussi migratori - Sanzioni amministrative applicate al comandante della nave o all'armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni (nel caso di specie: dell'autorità libica, competente secondo il sistema "SAR", definito dalla Convenzione di Amburgo del 1979) - Denunciata violazione degli obblighi internazionali di diritto consuetudinario e convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 245003).

Testo

È dichiarata non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 10 e 117 Cost., dell’art. 1, comma 2-sexies, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 1 del 2023, come conv., che sanziona, con il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione, il comandante o l’armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle sue indicazioni. La disposizione censurata può e deve essere interpretata in senso compatibile con i parametri costituzionali evocati, in considerazione del dato testuale e delle implicazioni sistematiche della disciplina vigente. L’osservanza degli obblighi internazionali, anche quando non sia ex professo richiamata, non può infatti non orientare l’interpretazione e l’applicazione della disciplina nazionale. Essa (art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 130 del 2020, come conv.) chiarisce che le indicazioni delle autorità, cui le operazioni di salvataggio in mare si devono conformare, sono emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della CEDU e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, legandosi così indissolubilmente alla Convenzione SAR, inserita a pieno titolo in un complesso di regole improntate all’obiettivo della salvaguardia della vita in mare; da tale complesso l’obbligo di soccorso è stato successivamente specificato e rafforzato; pertanto, la delimitazione delle zone SAR, lungi dall’essere mera estrinsecazione della sovranità dello Stato costiero, è funzionalmente e teleologicamente collegata alla più fruttuosa attuazione delle operazioni di ricerca e di soccorso, che non è rimessa in via esclusiva alla iniziativa spontanea ed episodica, e perciò inevitabilmente aleatoria, dei singoli. Non è vincolante, pertanto, un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza. Né l’applicazione della normativa censurata, nel presidiare un effettivo e proficuo sistema di collaborazione tra le autorità competenti secondo la Convenzione SAR, infrange il divieto di respingimenti collettivi, che impone la valutazione della peculiarità di ogni singolo caso: il legislatore ha inteso rafforzare il sistema di cooperazione e di regole condivise, che la Convenzione SAR ha istituito, e ha attribuito specifico rilievo alle violazioni che si riverberano sulla propria sfera di competenza, in un contesto che vede la comune responsabilità di tutti gli Stati coinvolti e non si incardina sulla rigida e aprioristica delimitazione di zone di sovranità. Inoltre, l’applicabilità dell’apparato sanzionatorio, lungi dall’esaurirsi nel pedissequo richiamo a ordini e indicazioni di un’autorità straniera, presuppone pur sempre un collegamento della vicenda con il territorio dello Stato italiano. Spetta al giudice la valutazione delle peculiarità della singola vicenda, senza vanificare le finalità della Convenzione di Amburgo, volta a salvaguardare un efficiente sistema di salvataggio e di soccorso, e la necessaria discrezionalità dello Stato che opera e coordina le operazioni di salvataggio nella necessaria cooperazione con gli altri Stati interessati; nessuna sanzione, in definitiva, si può irrogare quando l’osservanza del precetto si ponga in contrasto con i princìpi sovraordinati evocati dal rimettente, in base a dati specifici che il prudente apprezzamento del giudice dovrà soppesare, nel quadro di un giudizio che fa gravare pur sempre sull’amministrazione l’allegazione e la prova degli elementi costitutivi dell’illecito e della legittimità dei provvedimenti emessi; né potrà essere sanzionata l’inosservanza quando, a fronte di un quadro frastagliato e non scevro di connotazioni problematiche, difetti l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, o quando non vi siano prove specifiche della responsabilità dell’opponente.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/10/2020  n. 130  art. 1  co. 2

legge  18/12/2020  n. 173  art.   co. 

decreto-legge  02/01/2023  n. 1  art. 1  co. 1

legge  24/02/2023  n. 15  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte