Giudizio costituzionale - Notificazioni e comunicazioni - Tempestività dell'impugnazione nel giudizio in via d'azione - Rilievo assegnato alla data di notificazione, e non alle attività preparatorie - Soggezione alla medesima disciplina della previa delibera dell'organo politico, con la conseguente esclusione di termini ulteriori. (Classif. 111004).
Per il rispetto del termine di sessanta giorni per la proposizione dei giudizi in via d’azione rileva la notificazione del ricorso, non già le attività preparatorie, sicché le deliberazioni del Consiglio dei ministri o della giunta regionale, che devono necessariamente precederla, non sono soggette – al contrario di quanto accade per il deposito – ad alcun termine ulteriore. (Precedente: S. 24/2022 - mass. 44542).
Il termine di notifica del ricorso nei giudizi in via d’azione è stabilito solo per relationem: il carattere “previo” della delibera dell’organo politico competente, con la quale si decide l’impugnativa, rispetto alla notificazione del ricorso, implica il rispetto della medesima disciplina prevista per l’atto introduttivo, senza che fra questi due momenti si produca alcuna scissione, che non ha fondamento costituzionale e non trova alcuna traccia nemmeno nelle fonti di rango sub-costituzionale.