Sentenza 3/2016 (ECLI:IT:COST:2016:3)
Massima numero 38691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  01/12/2015;  Decisione del  01/12/2015
Deposito del 14/01/2016; Pubblicazione in G. U. 20/01/2016
Massime associate alla pronuncia:  38690  38692


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico - Proroga per gli anni 2014-2016 del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011 - Riserva all'erario a copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantirne la riduzione nella misura e nei tempi stabiliti dal trattato c.d. fiscal compact - Ricorso della Regione Siciliana - Asserito difetto dei requisiti richiesti per attribuire allo Stato risorse di spettanza regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in combinato disposto con il successivo comma 590 - promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 dello Statuto speciale e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - la quale prevede che il contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011 continui ad applicarsi per il periodo 2014-2016. Ai sensi della disciplina statutaria e d'attuazione, le tre condizioni perché sia legittima la riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali sono la natura tributaria dell'entrata, la sua novità e la destinazione del gettito alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato. Poiché la sentenza n. 241 del 2012 ha già accertato la natura tributaria del contributo in questione, nonché la sua novità, e la sua eccezionalità, dal momento che esso è finalizzato al rispetto degli impegni assunti in sede europea e, più in particolare, alla riduzione del debito pubblico ad un ritmo medio predeterminato, non si configura la violazione dei parametri evocati.

Sull'ammissibilità, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, di questioni prospettate sulla base di una delle possibili interpretazioni delle disposizioni impugnate, purché non implausibile o irragionevolmente scollegata dalle disposizioni impugnate, v. ex plurimis la citata sentenza n. 131/2015.

Sulla legittimità della riserva allo Stato del gettito derivante da un'entrata con natura tributaria, che abbia il carattere di novità e sia destinata a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate dalle leggi che operano la riserva v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 273/2015, 176/2015, 145/2014 e 241/2012.

Sulla natura tributaria, nonché sulla sua novità e specificità, del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011, v. la citata sentenza n. 241/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 508

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 590

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1