Reati e pene - Incapacità dell'imputato - Sospensione del corso della prescrizione anche in presenza della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato di parteciparvi coscientemente per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti - Mancata previsione dell'assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato - Petitum prospettato in forma ancipite - Censura di norma (art. 159, primo comma, cod. pen.) già dichiarata incostituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 cod. proc. pen., laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo; 150 cod. pen., nella parte in cui non prevede l'assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato. In particolare, l'ordinanza di rimessione prospetta il petitum in forma ancipite, proponendo quesiti collegati da un nesso di irrisolta alternatività. Infatti, entrambe le questioni mirano a rimediare al medesimo vulnus denunciato, determinato dal fatto che, in caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, si origina una situazione di sospensione sine die. Tuttavia, porterebbero a risultati diversi, in quanto l'una mira a far decorrere la prescrizione nonostante la sospensione del processo per l'incapacità dell'imputato di parteciparvi, l'altra a definire immediatamente il processo, mediante una pronuncia di estinzione del reato. Le due soluzioni, non prospettate in un rapporto di subordinazione, sono tra loro alternative, in quanto, se si accogliesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 cod. pen. mediante un pronuncia additiva che equipari alla morte del reo l'incapacità sopravvenuta ed irreversibile dello stesso, diventerebbe priva di rilevanza la questione relativa all'art. 159 cod. pen. Indipendentemente dal suo carattere ancipite, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. è manifestamente inammissibile, anche perché, con la sentenza n. 45 del 2015, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile».
Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le questioni concernenti norme medio tempore dichiarate illegittime sono manifestamente inammissibili, v., ex multis, ordinanza n. 129/2015.