Lavori pubblici - Opere della tratta ferroviaria Napoli-Bari, già oggetto del Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge n. 443 del 2001 - Approvazione dei progetti - Competenza demandata all'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato spa, nominato commissario per la realizzazione delle opere - Contrasto con la normativa statale di settore, che prevede l'approvazione d'intesa tra Stato e Regioni, nell'ambito del CIPE allargato al Presidente della Regione interessata - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., l'art. 1, commi 2 e 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui, con riferimento alla realizzazione dell'opera ferroviaria Napoli-Bari, non prevede che l'approvazione dei relativi progetti avvenga d'intesa con la ricorrente Regione Puglia. La norma impugnata, infatti, incide sulle materie a competenza concorrente del "governo del territorio" e delle "grandi reti d trasporto", e prevede che non sia più il CIPE la sede in cui approvare i progetti ferroviari in esame, assegnando tale potere a un commissario straordinario nominato ad hoc, che si limita a convocare la conferenza di servizi, in cui l'eventuale dissenso può essere superato attraverso le procedure concertative di cui all'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990. Se è vero, infatti, che lo Stato può ricorrere alla chiamata in sussidiarietà per allocare presso propri organi le competenze amministrative anche nelle materie a competenza concorrente o residuale regionale, occorre che ciò avvenga rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché assicurando un'adeguata partecipazione dei livelli di governo coinvolti, in omaggio alla leale collaborazione che deve aversi ogni volta si realizzino attività concertative. Le intese che ne scaturiscono, inoltre, devono essere del tipo "forte", ossia non superabile solo con una determinazione unilaterale dello Stato, se non come ipotesi estrema. Nel caso in esame, al contrario, la conferenza di servizi non assicura alla Regione lo stesso ruolo che essa aveva all'interno del CIPE, perché non le garantisce più una posizione paritaria con lo Stato, come invece è necessario in caso di codeterminazione dell'atto.
Sulla necessità che la legislazione statale che attrae in sussidiarietà competenze regionali debba prefigurare un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà, v. le citate sentenze n. 6/2004 e 303/2003.
Sulla necessità che le intese che devono operare quando lo Stato agisce in sussidiarietà siano del tipo "forte", ossia non superabili con una determinazione unilaterale dello Stato se non nella ipotesi estrema che l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace, v. le citate sentenze nn. 179/2012, 165/2011, 121/2010 e 6/2004.
Sulla necessità, quando la funzione amministrativa è assunta in sussidiarietà, che sia garantito un adeguato spazio partecipativo alla Regione non solo per l'inserimento dell'opera nel Programma Infrastrutture Strategiche, ma anche per l'approvazione del progetto, v. la citata sentenza n. 303/2003.
Sulla necessità che, per conseguire la codeterminazione dell'atto, la Regione sia posta su un piano paritario con lo Stato, con riguardo all'intero fascio di interessi regionali su cui impatta la funzione amministrativa, v. la citata sentenza n. 378/2005.