Lavori pubblici - Redazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria - Attribuzione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Funzione amministrativa che incide sulle materie concorrenti del governo del territorio e delle grandi reti di trasporto e che nel contempo necessita di una prospettiva unitaria - Introduzione di un modulo collaborativo, individuato, nella specie, nell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., l'art. 1, comma 10-bis, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui assegna al ministro delle infrastrutture e dei trasporti la redazione del Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria anziché prevedere che essa avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Infatti la chiamata in sussidiarietà della funzione amministrativa, operata dalla norma, deve prevedere garanzie partecipative a favore delle Regioni; e, dall'altro, il Piano di ammodernamento della rete ferroviaria, non occupandosi di specifiche opere, ma della sola individuazione dei tratti della rete bisognosi di intervento, si caratterizza per assumere una prospettiva necessariamente unitaria, che non si presta ad essere parcellizzata con riferimento alla posizione di ciascuna Regione, e dunque richiede una sede unitaria dove raggiungere l'intesa.
Sulla Conferenza Stato-Regioni come sede naturale ove raggiungere l'intesa per realizzare interventi pubblici che richiedono una prospettiva necessariamente unitaria, v. le citate sentenze n. 33/2011, 278/2010 e 62/2005.