Sentenza 7/2016 (ECLI:IT:COST:2016:7)
Massima numero 38698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  01/12/2015;  Decisione del  01/12/2015
Deposito del 21/01/2016; Pubblicazione in G. U. 27/01/2016
Massime associate alla pronuncia:  38696  38697


Titolo
Lavori pubblici - Assegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un termine acceleratorio per l'approvazione dei contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli aeroporti di interesse nazionale - Funzione amministrativa che involge competenze esclusive statali e competenze regionali, non regolabile secondo il criterio della prevalenza - Necessità di un modulo collaborativo, individuato, nella specie, nel preventivo parere della Regione interessata - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., l'art. 1, comma 11, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, da parte del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei contratti di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, non prevede il parere della Regione. L'approvazione delle convenzioni in oggetto incide infatti in un ambito in cui non è possibile individuare quale sia la materia prevalente tra quelle assegnate allo Stato e quelle di competenza delle Regioni. Pertanto, ogni volta che occorre regolare un fenomeno in cui si intrecciano una trama di relazioni che non sono suscettibili di separazione, si verifica una concorrenza delle competenze, che richiede di adottare un canone di leale collaborazione, il quale può realizzarsi solo attraverso una forma di coinvolgimento adeguato da parte delle Regioni. Il contratto di programma relativo alla determinazione dei diritti aeroportuali e alla redazione dei piani di intervento sulle infrastrutture - realizzando un concorso di competenze per il fatto che intreccia la tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, con le materie dei porti e aeroporti e governo del territorio, appannaggio delle Regioni - necessita dunque di un modulo collaborativo, individuato nel parere preventivo fornito dalla Regione interessata.

Sulla individuazione del titolo di competenza cui ascrivere le disposizioni censurate, che richiede di avere riguardo al "nucleo essenziale" delle norme, v. le citate sentenze nn. 52/2010 e 339/2009.

Sulla necessità, per individuare la corretta ripartizione delle competenze normative di Stato e Regioni, di affidarsi in via iniziale al criterio della prevalenza, v. le citate sentenze nn. 50/2005 e 370/ 2003.

Sulla sussistenza, quando non sia possibile applicare il criterio della prevalenza, della diversa ipotesi di concorrenza di competenze, la quale esige di adottare il canone della leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 278/2010, 88/2009 e 219/2005.

Sul verificarsi, nel caso della determinazione dei diritti aeroportuali e alla redazione dei piani di intervento sulle infrastrutture, di un concorso tra competenze, che esige l'introduzione di moduli collaborativi, per cui il parere della Regione interessata costituisce la forma più adeguata di coinvolgimento, v. la sentenza n. 51/ 2008.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 1  co. 11

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte