Sentenza 9/2016 (ECLI:IT:COST:2016:9)
Massima numero 38700
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  02/12/2015;  Decisione del  02/12/2015
Deposito del 21/01/2016; Pubblicazione in G. U. 27/01/2016
Massime associate alla pronuncia:  38701


Titolo
Regioni (in genere) - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Lombardia - "Tavolo provinciale di coordinamento" finalizzato al monitoraggio degli obiettivi annuali di eradicazione delle nutrie - Inclusione delle prefetture tra i partecipanti - Ricorso del Governo - Lamentata attribuzione unilaterale di funzioni e obblighi ad organi statali - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'"organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. c), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lett. g), Cost., in quanto include anche le «prefetture» tra i partecipanti al «Tavolo provinciale di coordinamento» finalizzato al monitoraggio degli obiettivi annuali di eradicazione delle nutrie. Non risulta violata la competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'«organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» in quanto la norma impugnata non impone agli organi dello Stato il compimento di determinate attività, bensì si limita ad affidare alle Province il compito di promuovere la partecipazione al processo di definizione degli obiettivi annuali di eradicazione delle nutrie di soggetti potenzialmente interessati agli interventi ed in possesso di informazioni e dati utili allo scopo. Tale partecipazione ha carattere non obbligatorio, come risulta desumibile sia dal fatto che la lista dei soggetti da coinvolgere include organismi di natura privata sia dalla genericità della formula di chiusura che si riferisce ad «altri soggetti interessati».

Sul divieto per le Regioni di porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, anche con riguardo alla previsione di forme di collaborazione e di coordinamento, v. le citate sentenze nn. 322/2006 e 429/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  04/12/2014  n. 32  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte