Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Diritto all'identità personale - Oggetto - Ricomprensione del diritto al proprio percorso di identità sessuale - Necessità di dare riconoscimento giuridico a relazioni affettive, già connotate da una dimensione sociale, strumento di formazione e sviluppo della personalità dell'individuo - Conseguente diritto inviolabile al mantenimento, senza soluzione di continuità, della tutela del precedente status (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della disposizione che prevede, a seguito della rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti, lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere la possibilità di sospenderne gli effetti, da parte del giudice, fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, laddove i contraenti manifestino, personalmente e congiuntamente, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di voler contrarre matrimonio). (Classif. 081004).
Il percorso di sessualità costituisce certa espressione del diritto inviolabile della persona alla propria identità.
Il diritto della persona di mantenere senza soluzione di continuità la pregressa tutela propria del precedente status riveste natura di diritto inviolabile.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., l’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove l’attore e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. La disposizione censurata dal Tribunale di Torino, sezione settima civile, entra in irrimediabile frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità – di cui il percorso di sessualità costituisce certa espressione – in quanto la coppia unita civilmente va incontro, nel caso in esame, nel tempo necessario alla celebrazione del matrimonio, ad un vuoto di tutela che comporta, peraltro, un sacrificio integrale del pregresso vissuto. Occorre, invece, dare contenuto al diritto inviolabile della persona di mantenere senza soluzione di continuità la pregressa tutela propria del precedente status, una volta condotto a compimento il percorso di affermazione della propria identità di genere, secondo principi di proporzione ed adeguatezza. Avuto riguardo alle differenze di struttura e disciplina tra matrimonio e unione civile, le ragioni di proporzione ed adeguatezza del mezzo al fine sostengono l’individuazione del rimedio nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario a che le parti dell’unione civile, che abbiano congiuntamente manifestato una siffatta volontà davanti al giudice della rettificazione anagrafica entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, permanendo nella loro iniziale intenzione, celebrino il matrimonio; la durata di tale sospensione deve individuarsi in 180 giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso, che resta sospesa, così nel suo decorso, limitatamente all’effetto dell’automatismo solutorio del vincolo).