Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Eradicazione delle nutrie - Metodologie consentite - Utilizzo di armi comuni da sparo, di armi da lancio individuale e di trappole - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e con la normativa europea concernente la conservazione degli uccelli selvatici, lesivo della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Asserito contrasto con la normativa statale in materia di porto e trasporto di armi, lesivo della competenza esclusiva statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza" - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. d), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2014, n. 32, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, comma primo e secondo, lett. h) e s), Cost. in relazione, rispettivamente, all'art. 8 della direttiva CE 30 novembre 2009, n. 147, in riferimento all'Allegato IV, lett. a), della stessa direttiva, ed all'art. 21, primo comma, lett. u) e z), della l. 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui include tra le metodologie di eradicazione delle nutrie l'utilizzo di armi comuni da sparo, di armi da lancio individuale e di trappole. La norma impugnata non viola la competenza legislativa statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» in quanto i divieti stabiliti nell'esercizio della suddetta competenza statale esclusiva dall'art. 21, primo comma, lett. u) e z), della l. n. 157 del 1992, in relazione alla determinazione di livelli minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica omeoterma, non sono riferibili all'attività di controllo ed eradicazione delle nutrie. Altresì, non risultano violati i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, considerato che la direttiva n. 2009/147/CE non è riferibile all'attività di controllo ed eradicazione delle nutrie, bensì alla sola conservazione degli uccelli selvatici. Anche il divieto di fare impiego di trappole riguarda in modo specifico, ai sensi dell'art. 8, «la caccia, la cattura e l'uccisione di uccelli nel quadro della [...] direttiva». Infine, non è violata la competenza statale esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza»: l'art. 3, comma secondo, della legge regionale n. 20 del 2002, nel testo sostituito dalla norma censurata, esige espressamente che l'abbattimento degli animali abbia luogo nel «rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza» e che i soggetti che partecipino alle operazioni siano «in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d'armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso».
Sulla riconducibilità dei divieti stabiliti dall'art. 21, primo comma, lett. u) e z), della l. n. 157 del 1992 all'esercizio della competenza legislativa statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», v. le citate sentenze nn. 193/2010 e 106/2010.