Giudizio di legittimità costituzionale - Oggetto del giudizio - Leggi di bilancio - Disposizioni che determinano l'ammontare delle risorse da assegnare per l'esercizio delle funzioni conferite - Inammissibilità di zone franche sottratte al sindacato di costituzionalità - Sindacabilità delle scelte riduttive degli stanziamenti complessivi.
Nel giudizio di legittimità costituzionale sono sindacabili le scelte di bilancio riduttive degli stanziamenti complessivi per l'esercizio di funzioni conferite ad enti territoriali, pur esprimendo esse decisioni di natura politico-economica che, proprio in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente affidate alla determinazione dei governi e delle assemblee parlamentari. Nella materia finanziaria, infatti, non esiste un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi. Tale sindacato rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono rimesse al giudice costituzionale. Ne deriva che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa non possono costituire una zona franca sfuggente al sindacato di legittimità costituzionale, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa esser ritenuta esente dalla inviolabile garanzia del giudizio di costituzionalità.
Per l'affermazione che, in materia finanziaria, non sussiste alcun limite assoluto al sindacato del giudice di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 188/2015, 70/2012 e 260/1990.
Per l'orientamento, ormai superato, secondo cui la legge di bilancio sarebbe legge meramente formale, quindi inidonea ad essere sindacata in sede costituzionale, v. la citata sentenza n. 7/1959.
Per l'affermazione che anche attraverso dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e negli allegati possono prodursi effetti novativi sull'ordinamento, v. la citata sentenza n. 188/2015.