Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Legge di variazione al bilancio di previsione 2014 - Asserita insufficienza dello stanziamento - Omessa motivazione in ordine all'esistenza, alla data di emanazione della legge, di fatti normativamente vincolanti all'incremento dei trasferimenti - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., il quale prevederebbe uno stanziamento nel bilancio piemontese per l'anno 2014 di somme di importo manifestamente insufficiente all'esercizio delle funzioni conferite e delegate alle Province. Il giudice rimettente, infatti, non precisa i motivi per cui la legge di variazione del bilancio osterebbe alla determinazione del giusto contributo per l'esercizio delle funzioni provinciali conferite né argomenta in ordine all'esistenza, alla data di emanazione di tale legge, di fatti normativamente vincolanti all'incremento dei suddetti trasferimenti.
Sulla riduzione, con legge regionale, delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province, in assenza di misure che ne possano giustificare il dimensionamento, v. la citata sentenza n. 188/2015.