Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Piemonte - Attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge n. 59 del 1997 e dal d.lgs. n. 112 del 1998 - Funzioni amministrative conferite alle Province (nella specie di Asti e Novara) - Stanziamento nel bilancio per l'anno 2014 della Regione Piemonte di somme di importo manifestamente insufficiente all'esercizio delle funzioni conferite e delegate - Violazione del principio di programmazione e di proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate, lesiva dell'autonomia finanziaria delle Province e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed eguaglianza sostanziale, per l'entità della riduzione e il pregiudizio alla fruizione dei diritti sociali causato dal mancato finanziamento dei servizi - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 119 Cost., gli artt. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1, 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2, e 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19, in combinato disposto con i rispettivi Allegati A, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province dalla legge regionale n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano. Gli stanziamenti contenuti nella specifica posta di bilancio, a fronte di un'originaria continuità dalla data di conferimento delle funzioni all'esercizio 2011, vengono drasticamente ridotti negli ultimi tre esercizi. L'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni conferite alle Province piemontesi si riverbera sull'autonomia finanziaria di queste ultime, nella misura in cui non consente di finanziarie adeguatamente le funzioni stesse. La lesione di tale autonomia finanziaria si riflette anche sul buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto la diminuzione delle risorse in una così elevata percentuale, in assenza di adeguate misure di riorganizzazione o di riallocazione delle funzioni conferite, costituisce una menomazione della autonomia stessa, che comporta contestualmente un grave pregiudizio per l'assolvimento delle funzioni attribuite in attuazione della legge n. 59 del 1997 e delle normative, statale e regionale, in tema di decentramento amministrativo. In assenza di adeguate fonti di finanziamento cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. Le norme in questione, operando in direzione opposta all'obiettivo di assicurare lo svolgimento delle funzioni conferite alle Province, non superano il test di proporzionalità. La forte riduzione delle risorse destinate alle funzione esercitate con continuità e in settori di notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole per l'assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento. A fronte della prescrizione normativa di astratti livelli di prestazione dei servizi nelle leggi regionali di settore, si verifica, per effetto delle disposizioni sproporzionalmente riduttive delle risorse, una rilevante compressione dei servizi resi alla collettività conseguente al mancato finanziamento degli stessi, in violazione, così, dell'art. 3 Cost. anche sotto il profilo del principio dell'eguaglianza sostanziale. (Sono assorbite le ulteriori censure)
Sulla riduzione, con legge regionale, delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite alle Province, in assenza di misure che ne possano giustificare il dimensionamento, v. la citata sentenza n. 188/2015.
Per l'affermazione che l'esistenza di obblighi nascenti dal contenuto della legge determina la necessità per il legislatore, anche regionale, dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 4/2014, 51/2013 e 68/2011.
Sul test di proporzionalità, v. le citate sentenze 272/2015 e 1/2014.