Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 - Prevista realizzabilità anche in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici - Contrasto con il principio, posto dalla normativa statale, della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti di regolazione del territorio - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15, nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il codice dei beni culturali e del paesaggio definisce, con efficacia vincolante anche per le regioni, i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale. L'eventuale scelta della regione di perseguire obiettivi di tutela paesaggistica attraverso lo strumento dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici non modifica i termini del rapporto fra tutela paesaggistica e disciplina urbanistica, e, più precisamente, non giustifica alcuna deroga al principio secondo il quale, nella disciplina delle trasformazioni del territorio, la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente. La previsione contenuta nella disposizione censurata di derogabilità delle prescrizioni dei piani paesaggistici e, in particolare, di quelle contenute nel Piano Urbanistico Territoriale della Campania (strumento senz'altro ricadente nella categoria normativa dei "piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici") si pone in contrasto con l'art. 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio (che stabilisce il principio di prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici), il quale è norma interposta rispetto all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Assegnando all'ordine inferiore della disciplina urbanistica la definizione del regime concreto degli intervento di recupero abitativo dei sottotetti, anche in deroga alle prescrizioni paesaggistiche, la norma de qua degrada la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera esigenza urbanistica, parcellizzata tra i vari comuni competenti al rilascio dei singoli titoli edilizi, con la conseguenza che ne risulta compromessa quell'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, assunta dalla normativa statale a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme sull'intero territorio nazionale, idonea a superare la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali. (Sono assorbite le altre questioni relative agli artt. 3 e 9 Cost.)
Per l'affermazione che la tutela del paesaggio costituisce un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale e che la tutela paesaggistica apprestata dallo Stato costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le regioni e le province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza, v. le citate sentenze nn. 210/2014, 235/2011, 101/2010, 437/2008, 180/2008, 378/2007 e 367/2007.
Sul principio di prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici di cui all'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, v. la citata sentenza n. 180/2008.
Per l'affermazione che la tutela paesaggistica costituisce un valore unitario prevalente, e non una mera esigenza urbanistica, v. le citate sentenze nn. 197/2014 e 437/2008.
Per l'affermazione che l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale, v. la citata sentenza n. 182/2006.