Sentenza 13/2016 (ECLI:IT:COST:2016:13)
Massima numero 38707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  13/01/2016;  Decisione del  13/01/2016
Deposito del 29/01/2016; Pubblicazione in G. U. 03/02/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spese di giustizia - Liquidazione, a carico dell'Erario, degli onorari spettanti ai difensori - Riduzione di un terzo degli importi - Ritenuta applicabilità del criterio anche nella liquidazione di onorari per prestazioni già interamente compiute prima della entrata in vigore della legge - Asserita violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra professionisti in relazione al momento della liquidazione dell'onorario - Asserita violazione dell'affidamento riposto dalla parte di un rapporto a natura sostanzialmente negoziale - Asserita violazione del principio della retribuzione proporzionata al lavoro prestato - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - degli artt. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 606, lett. b), della legge n. 147 del 2013, aventi ad oggetto la liquidazione, a carico dell'erario, degli onorari spettanti ai difensori. Il comma 607 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che la riduzione di un terzo degli importi dovuti al difensore di cui al precedente comma 606, lett. b), si applichi alle «liquidazioni successive» alla data di entrata in vigore della medesima legge. Secondo il rimettente, tale formulazione vincolerebbe l'interprete ad applicare la diminuzione in questione ad ogni liquidazione sopravvenuta, anche se relativa a prestazioni completamente esaurite in precedenza, determinando la violazione del principio di uguaglianza e degli ulteriori parametri costituzionali invocati. La norma citata, tuttavia, deve essere letta, oltre che alla luce dei principi costituzionali, in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, il quale esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un'analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale. Deve rilevarsi, dunque, che anche in caso di variazione dei parametri retributivi, una prestazione unitaria deve essere remunerata secondo un unico criterio, e laddove devono liquidarsi onorari maturati all'esito di cause durante le quali si siano succedute diverse tariffe professionali, ciò che rileva è la tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita.

Sugli obblighi imposti al rimettente in punto di motivazione sulla rilevanza, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 120/2015 e 71/2015.

Sull'erroneità del presupposto interpretativo, tale da condurre ad un giudizio di non fondatezza delle questioni sollevate, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 186/2015 e 51/2015.

Sulla liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 2/1981.

Sulle criticità dell'applicazione della diminuzione di un terzo dei compensi del difensore, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 192/2015 e 18/2015.

Sui compensi previsti per singole prestazioni professionali, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 41/1996 e 88/1970.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 607

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 106  co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 606

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte