Reati e pene - Reato di omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Soglia di punibilità - Ammontare superiore ad euro 50.000 anziché ad euro 103.291,38 - Ius superveniens modificativo del sistema sanzionatorio tributario penale e amministrativo, e specificamente della norma censurata - Necessità di nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Sono restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38. È intervenuto, successivamente alle ordinanze di rimessione, il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha modificato la norma censurata, innalzando la soglia di punibilità dell'illecito in questione dai precedenti 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta. Alla luce del mutato quadro normativo, si richiede una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Per questione identica, v. la citata ordinanza n. 256/2015.