Referendum abrogativo - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Richieste di referendum abrogativo popolare presentate dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise - Ius superveniens modificativo delle disposizioni oggetto dei quesiti referendari - Ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che dichiara preclusa la consultazione popolare - Estinzione del giudizio.
È estinto, per sopravvenuta mancanza dell'oggetto, il giudizio di ammissibilità delle cinque richieste di referendum popolare (presentate dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise) per l'abrogazione di alcuni frammenti di disposizioni dell'art. 38, commi 1, 1-bis e 5, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164), dell'art. 57, comma 3-bis, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35) e dell'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, in tema di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, commi 240, 241 e 242, della legge n. 208 del 2015 alle disposizioni oggetto dei quesiti referendari, l'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 7 gennaio 2016, ha dichiarato che non hanno più corso le operazioni relative al medesimo referendum. È venuto meno, quindi, il compito esclusivo della Corte costituzionale consistente nel valutare l'ammissibilità o meno dei quesiti quali ad essa pervengono dal suddetto Ufficio centrale.
Sul compito esclusivo della Corte consistente nel valutare l'ammissibilità o meno dei quesiti quali ad essa pervengono dall'Ufficio centrale per il referendum, v. la citata sentenza n. 16/1997.
Sui compiti spettanti rispettivamente alla Corte e all'Ufficio centrale per il referendum, v. la citata sentenza n. 68/1978.