Sentenza 66/2024 (ECLI:IT:COST:2024:66)
Massima numero 46167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  22/02/2024;  Decisione del  22/02/2024
Deposito del 22/04/2024; Pubblicazione in G. U. 24/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46160  46161  46162  46168


Titolo
Formazioni sociali - In genere - Unione civile - Scioglimento automatico in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti - Annotazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile che riceve comunicazione della sentenza di rettificazione, della sospensione degli effetti dello scioglimento disposta dal giudice - Omessa previsione - Violazione dei diritti inviolabili dell'individuo nelle formazioni sociali di appartenenza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 107001).

Testo

Dichiarata illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 2 Cost., dell’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere che il giudice possa disporne la sospensione degli effetti fino alla celebrazione del matrimonio, e comunque non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 70-octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 5 del 2017, nella parte in cui non prevede che l’ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, tale sospensione.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  03/11/2000  n. 396  art. 70  co. 5

decreto legislativo  19/01/2017  n. 5  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte