Formazioni sociali - In genere - Unione civile - Scioglimento automatico in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti - Annotazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile che riceve comunicazione della sentenza di rettificazione, della sospensione degli effetti dello scioglimento disposta dal giudice - Omessa previsione - Violazione dei diritti inviolabili dell'individuo nelle formazioni sociali di appartenenza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 107001).
Dichiarata illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 2 Cost., dell’art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere che il giudice possa disporne la sospensione degli effetti fino alla celebrazione del matrimonio, e comunque non oltre 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 70-octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 5 del 2017, nella parte in cui non prevede che l’ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, tale sospensione.