Referendum abrogativo - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Divieto di attività in zone di mare entro dodici miglia marine - Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati - Previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento - Richieste di referendum abrogativo popolare, presentate dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale" - Ius superveniens che non modifica il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto di richiesta referendaria - Trasferimento del quesito referendario.
Oggetto del giudizio di ammissibilità è la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle parole «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». Benché la norma oggetto della richiesta sia stata modificata, l'Ufficio centrale per il referendum ha accertato che l'intenzione del legislatore non fosse diversa dalla precedente regolamentazione, e non abbia pertanto modificato il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto della richiesta referendaria, con la conseguenza che essa non può essere bloccata, pena la riduzione della sovranità popolare a mera apparenza.
Sull'ammissibilità delle richieste referendarie che abbiano ad oggetto una norma modificata rispetto alla formulazione su cui era stata presentata la richiesta, ma che non esprime una diversa intenzione del legislatore, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio apportate, v. la citata sentenza n. 68/1978.