Referendum abrogativo - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Divieto di attività in zone di mare entro dodici miglia marine - Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati - Previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento - Richieste di referendum abrogativo popolare, presentate dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale" - Quesito che non riguarda le materie espressamente escluse, non ha contenuto propositivo, si presenta come unitario ed univoco e possiede i necessari requisiti di chiarezza ed omogeneità - Ammissibilità della richiesta.
È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle parole «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». Il quesito referendario, infatti, non comporta l'introduzione di una nuova e diversa disciplina, perché è diretto alla sola abrogazione della disposizione oggetto del quesito riformulato, in vista del chiaro ed univoco risultato di non consentire che il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi stabilito nelle zone di mare entro le 12 miglia incontri deroghe ulteriori quanto alla durata dei titoli abilitativi già rilasciati. Esso inoltre è coerente, perché anche se l'effetto abrogativo travolgesse l'inciso relativo alla salvaguardia ambientale, il risultato complessivo sarebbe proprio quello di assicurare una sua maggiore efficacia, in linea dunque con la finalità stessa del referendum. Né, infine, sarebbe finalizzato all'abrogazione di una norma costituzionalmente necessaria, quale la tutela del legittimo affidamento, nel caso riferito alla proroga delle concessioni petrolifere, dal momento che nel giudizio di ammissibilità del referendum occorre verificare la regolarità del procedimento, e non l'eventuale illegittimità del suo esito. Pertanto il quesito rispetta i suoi limiti costituzionali, indicati espressamente dall'art. 75 o ricavati in via logico-sistematica, dell'essere unitario, univoco, chiaro, omogeneo e non diretto a introdurre una nuova disciplina.
Sui requisiti di ammissibilità del quesito referendario, come indicati dall'art. 75, secondo comma, Cost., o rilevabili in via sistematica (in particolare, la sua omogeneità, chiarezza, semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, nonché la natura ablativa del suo risultato), v. le citate sentenze nn. 174/ 2011, 137/1993, 48/1981 e 70/1978.
Sull'essere la richiesta referendaria un atto privo di motivazione cosicché essa va desunta esclusivamente dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento, v. la citata sentenza n. 24/2011.
Sulla necessaria univocità del quesito, in modo che emerga con evidenza il fine intrinseco e unitario dell'atto abrogativo, v. le citate sentenze nn. 47/1991, 25/1981 e 16/1978.
Sulla necessità che dal quesito referendario traspaia un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un principio, la cui eliminazione o permanenza dipenda dalla risposta del corpo elettorale, v. le citate sentenze nn. 47/1991, 65/1990, 64/1990, 63/1990, 28/1981, 26/1981 e 22/1981.
Sulla natura particolare del giudizio di ammissibilità del referendum, per la sua struttura articolata in più fasi consecutive ma consequenziali e funzionalmente unitarie e, per la peculiarità della funzione di controllo di regolarità del procedimento di abrogazione referendaria, v. la citata sentenza n. 25/1975.