Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Concessione per determinati delitti solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno - Applicabilità al delitto di cui all'art. 609-quinquies cod. pen. (corruzione di minorenni) - Asserita disparità di trattamento per la mancata equiparazione al delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), qualora risulti applicata la circostanza attenuante dei casi di minore gravità, in ordine al quale non è richiesta la preventiva osservazione scientifica della personalità - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena per essere il delitto di cui all'art. 609-quinquies cod. pen., alla luce della pena inflitta dal giudice della cognizione, di minore gravità - Petitum ancipite - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, per prospettazione del petitum in forma ancipite, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della l. 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., sia nella parte in cui non equipara al delitto previsto dall'art. 609-bis c.p. (violenza sessuale), qualora risulti applicata la circostanza attenuante dei casi di minore gravità, quello di cui all'art. 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenni), «ritenuto, alla luce della pena inflitta dal giudice di cognizione, di minore gravità», sia nella parte in cui richiede, per usufruire dei benefici penitenziari, «che il condannato sia sottoposto ad osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno anche nel caso di condanna per il delitto di corruzione di minorenne, ritenuto, alla luce della pena inflitta dal giudice, di minore gravità». Il giudice rimettente ha prospettato, con un petitum ancipite, due questioni di legittimità costituzionale alternative, senza porle in un rapporto di subordinazione. Con la prima questione, infatti, il giudice rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al secondo periodo del comma 1-quater dell'art. 4-bis con riferimento all'art. 3 Cost. per la mancata equiparazione del delitto dell'art. 609-quinquies c.p., nei casi di minore gravità (da individuare «alla luce della pena inflitta dal giudice della cognizione»), al delitto dell'art. 609-bis c.p., attenuato ai sensi del terzo comma del medesimo articolo. La seconda questione, invece, concerne il primo periodo della disposizione impugnata, nella parte in cui richiede che, per usufruire dei benefici penitenziari, «il condannato sia sottoposto ad osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno anche nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 609-quinquies» c.p., norma che sarebbe costituzionalmente illegittima perché, secondo il giudice rimettente, nei casi di minore gravità, contrasterebbe con l'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto sacrificherebbe irragionevolmente le finalità rieducative della pena. Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale riguardano parti diverse del comma impugnato e fanno riferimento ad un diverso parametro costituzionale, senza che il giudice rimettente individui alcun rapporto di subordinazione tra le stesse.
Sulla manifesta inammissibilità per prospettazione di una questione ancipite, v. le citate ordd. nn. 207/2015 e 41/2015.