Giustizia amministrativa - Controversie relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari - Mancata devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, asseritamente lesiva dei principi di ragionevolezza e del giusto processo, nonché dei criteri contenuti nella legge di delega - Richiesta di introdurre un nuovo caso di giurisdizione esclusiva con una sentenza additiva in una materia coperta da riserva legislativa - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione.
Ѐ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, primo comma, lett. b), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., nella parte in cui non devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le questioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari. L'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore ex art. 103, primo comma, Cost., nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta. Pertanto, risulta inammissibile il petitum posto dal giudice rimettente che si risolva nella richiesta di una sentenza additiva che estenda le ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, primo comma, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010. Inoltre, la motivazione dell'ordinanza di rimessione non spiega le ragioni per le quali il denunciato vulnus di costituzionalità possa e debba essere eliminato mediante l'attrazione nella giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie relative a diritti in materia di concessione di contributi e sovvenzioni. Tale carenza nell'impianto motivazionale determina un ulteriore motivo di inammissibilità della questione, in quanto non vi sono elementi che consentano di ritenere che quella invocata sia l'unica scelta costituzionalmente compatibile e necessitata.
Sull'interpretazione restrittiva dei poteri innovativi attribuiti al legislatore delegato dalla l. n. 69 del 2009, v. la citata sentenza n. 293/2010.
Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale mediante la quale si richieda una sentenza additiva di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva, v. la citata sentenza n. 259/2009.