Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Nomine degli organi di vertice di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione - Previsione che abbiano una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e che decadano all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi quarantacinque giorni - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, il quale prevede, nel testo originario, che le nomine degli organi di vertice di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione abbiano una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e che questi decadano all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi quaranta giorni. La decadenza disciplinata dalla norma si è verificata esclusivamente per effetto del successivo art. 2, comma 1, sicché è solo di tale disposizione che il giudice rimettente deve fare applicazione, benché essa contenga un richiamo al censurato art. 1, comma 2, al solo fine, però, di individuare gli organi le cui figure apicali sono colpite da decadenza per effetto dell'entrata in vigore della legge.
Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per inapplicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, v. la citata sentenza n. 161/2008.
Per l'affermazione che la norma impugnata, pur essendo stata abrogata, continua ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza, v. la citata sentenza n. 391/2008.
Per l'affermazione che, ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti di un'eventuale pronuncia di incostituzionalità, v. le citate sentenze nn. 46/2014, 5/2014 e 294/2011.
Per gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale sulla decisione del processo principale, v. la citata sentenza n. 28/2010.
Per l'affermazione che solo l'accertamento dell'illegittimità costituzionale della norma che ha previsto la cessazione automatica del rapporto di lavoro può consentire al giudice a quo di valutare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, anche di carattere soggettivo, v. la citata sentenza n. 224/2010.