Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Nomine degli organi di vertice di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione - Previsione che all'entrata in vigore della legge le nomine sono decadute, salvo quelle esplicitamente confermate - Norma lesiva dei principi di continuità e buon andamento dell'azione amministrativa in quanto applicabile indistintamente a tutte le figure apicali - Necessità di circoscrivere l'ambito di applicazione della decadenza automatica alle sole figure apicali svolgenti compiti riconducibili a quelli di diretta collaborazione con organi politici, con esclusione delle figure svolgenti compiti di natura tecnico-amministrativa (nella specie il direttore dell'ente "Abruzzo-Lavoro") - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27, nella parte in cui si applicava al Direttore dell'ente «Abruzzo-Lavoro». È incompatibile con l'art. 97 Cost. la sussistenza di meccanismi di decadenza automatica, o del tutto discrezionale, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto di ufficio e sganciati da qualsiasi valutazione concernente i risultati conseguiti, qualora tali meccanismi siano riferiti ai titolari (anche estranei all'amministrazione) di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni di esecuzione dell'indirizzo politico. Il Direttore dell'ente «Abruzzo-Lavoro», oltre a rappresentare l'ente, esercitava poteri di organizzazione e di gestione. La sua nomina avveniva a seguito di avviso pubblico, previo esame di curricula, e poteva essere conferita solo a soggetti in possesso dei requisiti di accesso alla dirigenza regionale, che non avessero superato il sessantacinquesimo anno di età, dotati di elevata preparazione specifica nelle materie di competenza dell'ente e con esperienza significativa nella direzione di organizzazioni complesse. Questi era responsabile dei risultati di gestione e la sua revoca poteva avvenire, previo contraddittorio, prima della scadenza naturale del rapporto, solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 del d.lgs. n. 29 del 1993. Pertanto, il Direttore dell'ente era figura tecnico-professionale, titolare di funzioni prevalentemente organizzative e gestionali, responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione e indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione. Tale soggetto, non essendo collegato ai suddetti organi da relazioni istituzionali così immediate da rendere determinante la consonanza agli orientamenti politici, non rientrava tra quelle alle quali potessero, o possano, applicarsi meccanismi di decadenza automatica.
Per la pronuncia su questioni analoghe aventi ad oggetto il complesso delle figure apicali, cui le disposizioni della legge abruzzese n. 27 del 2005, nella loro ampia portata, risultavano applicabili, v. le citate sentenze nn. 228/2011, 34/2010 e 233/2006.
Sull'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di meccanismi di decadenza automatica o del tutto discrezionale di determinate categorie di soggetti, v. le citate sentenze nn. 246/2011, 228/2011, 124/2011, 304/2010, 224/2010, 81/2010, 34/2010, 390/2008, 161/2008, 104/2007 e 103/2007.
Per l'illegittimità costituzionale di norme regionali che prevedevano la decadenza automatica di figure quali direttori generali delle aziende sanitarie locali o di altri enti regionali, v. le citate sentenze nn. 27/2014, 152/2013, 228/2011, 34/2010 e 104/2007.