Sentenza 21/2016 (ECLI:IT:COST:2016:21)
Massima numero 38717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  26/01/2016;  Decisione del  26/01/2016
Deposito del 11/02/2016; Pubblicazione in G. U. 17/02/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Turismo - Strutture denominate Marina Resort (strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio d'acqua appositamente attrezzato) - Inclusione fra le strutture ricettive all'aria aperta, beneficianti del trattamento fiscale agevolato dell'IVA al 10 per cento - Configurazione da svolgersi nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Disciplina in cui si intrecciano la competenza legislativa residuale in materia di turismo, la competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario, la competenza legislativa concorrente in materia di porti, e in cui rilevano esigenze di garanzia del rispetto di livelli omogenei di tutela della sicurezza e dell'ambiente - Mancata previsione di procedure concertative e di coordinamento orizzontale, lesiva delle competenze regionali e del principio di leale collaborazione - Necessità di introdurre la previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

Ѐ costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 32, primo comma, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 - così come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 237, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nel testo modificato dall'art. 1, comma 365, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 -, nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture recettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La disciplina impugnata, in quanto volta ad identificare una peculiare tipologia di strutture turistico recettive, attiene alla materia del «turismo e industria alberghiera» di competenza legislativa regionale residuale. Tuttavia, essa presenta profili strettamente intrecciati con la competenza del legislatore statale in materia di «sistema tributario», nonché con la competenza legislativa concorrente in materia di «porti», in relazione alla quale rilevano esigenze di garanzia del rispetto di livelli omogenei di tutela della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, deve trovare applicazione il principio generale secondo cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione, che deve in ogni caso permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie e che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa.

Sull'esclusione della cessazione della materia del contendere nel caso di modifica della norma impugnata che non sia satisfattiva delle censure di legittimità costituzionale proposte e che non ne alteri la portata precettiva, v. le citate sentenze nn. 219/2013 e 193/2012.

Sull'estensione della questione di legittimità costituzionale al nuovo testo della disposizione impugnata in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, nel caso in cui la modifica legislativa non sia tale da soddisfare il soggetto ricorrente o da alterare i termini del quadro normativo, v. le citate sentenze nn. 46/2015 e 8/2014.

Sulla riconducibilità delle strutture turistico ricettive, in specie di quelle all'aria aperta, alla materia del «turismo e industria alberghiera», v. ex plurimis le citate sentenze nn. 171/2012 e 80/2012.

Sull'ipotesi in cui molteplici competenze legislative statali e regionali siano legate in maniera inestricabile, v. le citate sentenze nn. 334/2010 e 50/2005.

Sul principio secondo cui, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze, qualora non risulti possibile comporre il concorso di competenze statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 1/2016, 44/2014, 237/2009, 168/2008 e 50/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 32  co. 1

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 237

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 365

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte