Paesaggio - Deroga al regime di autorizzazione paesaggistica per tutte le zone A e B del territorio comunale, tali classificate negli strumenti urbanistici vigenti alla data del 6.9.1985 - Mancata esclusione da tale ambito operativo di deroga delle aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO - Questione rivolta ad ottenere una pronuncia additiva e manipolativa non costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lett. a), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sollevata, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della convenzione UNESCO, nella parte in cui non sottrae le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO dalla possibilità di prevedere per esse una deroga al regime di autorizzazione paesaggistica previste per le zone A e B del territorio comunale, poiché è rivolta a ottenere una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata. Nell'ordinamento, infatti, i siti UNESCO - anche a causa della loro notevole diversità tipologica, distinguendosi innanzitutto tra beni appartenenti al patrimonio naturale e beni appartenenti al patrimonio culturale, senza tenere conto delle ulteriori articolazioni all'interno delle due categorie - beneficiano di forme di protezione differenziate, di fonte provvedimentale o legale, con effetti diversi quanto a decorrenza del vincolo, sede delle prescrizioni d'uso, derogabilità e trattamento sanzionatorio. In tale contesto normativo la valutazione sull'opportunità di una più cogente e specifica protezione dei siti in questione è riservata alla discrezionalità del legislatore, per cui un intervento additivo della Corte si risolverebbe in una modificazione non costituzionalmente obbligata, ad essa preclusa.
Sull'impossibilità di ottenere una pronuncia additiva e manipolativa non costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, v. le citate sentenze nn. 248/2014 e 87/2013, nonché le citate ordinanze nn. 176/2013 e 156/2013.
Sulla preclusione di sentenze manipolative non costituzionalmente obbligate, v. le citate sentenze nn. 10/2013 e 252/2012, nonché le citate ordinanze nn. 255/2012, 240/2012 e 208/2012.