Sentenza 66/2024 (ECLI:IT:COST:2024:66)
Massima numero 46168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  22/02/2024;  Decisione del  22/02/2024
Deposito del 22/04/2024; Pubblicazione in G. U. 24/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46160  46161  46162  46167


Titolo
Formazioni sociali - In genere - Unione civile - Scioglimento automatico in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti - Conversione in matrimonio per dichiarazione congiunta delle parti, senza soluzione di continuità con il preesistente legame, comprese l'iscrizione, da parte dell'ufficiale dello stato civile, del matrimonio nel relativo registro e l'annotazione di eventuali dichiarazioni - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili dell'individuo, ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla coppia di coniugi, nonché lesione del diritto, anche di natura convenzionale, alla vita privata e familiare - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 107001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, sez. settima civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 31, comma 4-bis, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui non prevede, così come fa nell’ipotesi speculare di trasformazione del matrimonio in unione civile, che la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e l’altro contraente dell’unione possano, fino alla precisazione delle conclusioni, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda di rettifica, di unirsi in matrimonio, con le eventuali annotazioni nonché nella parte in cui non prevede che il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordini all’ufficiale dello stato civile competente di iscrivere il matrimonio nel relativo registro e di annotare le eventuali dichiarazioni. L’accoglimento presupporrebbe l’estensione, invece esclusa, della disciplina prevista dall’art. 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, dettata per la ipotesi di conversione, a seguito di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, del matrimonio in unione civile, alle fattispecie speculari di rettificazione nei confronti di uno dei componenti dell’unione civile.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 31  co. 4

decreto legislativo  19/01/2017  n. 5  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 14