Ordinanza 24/2016 (ECLI:IT:COST:2016:24)
Massima numero 38721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
13/01/2016; Decisione del
13/01/2016
Deposito del 11/02/2016; Pubblicazione in G. U. 17/02/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Nomina del direttore dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani - Previsione dell'automatica cessazione in correlazione alla fine del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo aveva nominato - Questione prospettata in riferimento a norma non vigente all'epoca che interessa ai fini della decisione da adottare nel processo a quo - Aberratio ictus - Manifesta inammissibilità.
Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Nomina del direttore dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani - Previsione dell'automatica cessazione in correlazione alla fine del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo aveva nominato - Questione prospettata in riferimento a norma non vigente all'epoca che interessa ai fini della decisione da adottare nel processo a quo - Aberratio ictus - Manifesta inammissibilità.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, co. 1-bis, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, introdotto dall'art. 3, co. 15, della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., nella parte in cui prevede che il presidente del parco stipula con il direttore, all'uopo nominato, un apposito contratto determinato per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. Deve rilevarsi, invero, che sebbene l'art. 55 del nuovo statuto regionale ha generalizzato l'applicazione, a tutti gli enti pubblici regionali, del principio previsto dalla normativa censurata, senza tuttavia abrogare implicitamente quest'ultima, il successivo art. 71, co. 1, della l.r. n. 9/2005, ha disposto che le norme di cui all'art. 55, commi 4 e 5, del succitato statuto devono applicarsi anche in deroga a quelle contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia. Ne consegue che le censure rivolte alla disposizione impugnata - non più vigente all'epoca che interessa ai fini della decisione da adottare nel processo a quo - risultano connotate da aberratio ictus.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, co. 1-bis, della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29, introdotto dall'art. 3, co. 15, della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost., nella parte in cui prevede che il presidente del parco stipula con il direttore, all'uopo nominato, un apposito contratto determinato per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. Deve rilevarsi, invero, che sebbene l'art. 55 del nuovo statuto regionale ha generalizzato l'applicazione, a tutti gli enti pubblici regionali, del principio previsto dalla normativa censurata, senza tuttavia abrogare implicitamente quest'ultima, il successivo art. 71, co. 1, della l.r. n. 9/2005, ha disposto che le norme di cui all'art. 55, commi 4 e 5, del succitato statuto devono applicarsi anche in deroga a quelle contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia. Ne consegue che le censure rivolte alla disposizione impugnata - non più vigente all'epoca che interessa ai fini della decisione da adottare nel processo a quo - risultano connotate da aberratio ictus.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
06/10/1997
n. 29
art. 24
co. 1
legge della Regione Lazio
02/04/2003
n. 10
art. 3
co. 15
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte