Ordinanza 25/2016 (ECLI:IT:COST:2016:25)
Massima numero 38722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
13/01/2016; Decisione del
13/01/2016
Deposito del 11/02/2016; Pubblicazione in G. U. 17/02/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lavoro - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -Associati degli studi professionali, legati da un vincolo di "dipendenza funzionale" - Esclusione - Questione volta ad ottenere un intervento additivo in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Manifesta inammissibilità.
Lavoro - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -Associati degli studi professionali, legati da un vincolo di "dipendenza funzionale" - Esclusione - Questione volta ad ottenere un intervento additivo in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate - Manifesta inammissibilità.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1, n. 7), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui non estende anche agli associati degli studi professionali - legati da un vincolo di dipendenza funzionale - quell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali prevista a beneficio dei soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2) della norma censurata. La richiesta additiva del giudice rimettente, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai componenti degli studi associati - in ipotesi di prestazione d'opera manuale esposta a rischio -, quando fra questi intercorra un rapporto di dipendenza funzionale, si colora, invero, di una valenza eminentemente creativa e non è a rime costituzionalmente obbligate. In particolare, a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, e del vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, la discrezionalità del legislatore ben può modulare l'obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente le situazioni meritevoli di tutela.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1, n. 7), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui non estende anche agli associati degli studi professionali - legati da un vincolo di dipendenza funzionale - quell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali prevista a beneficio dei soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2) della norma censurata. La richiesta additiva del giudice rimettente, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai componenti degli studi associati - in ipotesi di prestazione d'opera manuale esposta a rischio -, quando fra questi intercorra un rapporto di dipendenza funzionale, si colora, invero, di una valenza eminentemente creativa e non è a rime costituzionalmente obbligate. In particolare, a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, e del vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, la discrezionalità del legislatore ben può modulare l'obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente le situazioni meritevoli di tutela.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte