Ordinanza 26/2016 (ECLI:IT:COST:2016:26)
Massima numero 38723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
13/01/2016; Decisione del
13/01/2016
Deposito del 11/02/2016; Pubblicazione in G. U. 17/02/2016
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Previsione che sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 - Censura di norma già dichiarata incostituzionale - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Locazione - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Previsione che sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 - Censura di norma già dichiarata incostituzionale - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, perché divenute prive di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 136 e 137, terzo comma, Cost., in quanto fa salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011. Infatti, con sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata.
Sono manifestamente inammissibili, perché divenute prive di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 136 e 137, terzo comma, Cost., in quanto fa salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011. Infatti, con sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata.
Per la consolidata giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata comporta la manifesta inammissibilità della questione, ormai divenuta priva di oggetto, v., ex plurimis, ordinanza n. 129/2015.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/03/2014
n. 47
art. 5
co. 1
legge
23/05/2014
n. 80
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 136
Costituzione
art. 137
co. 3
Altri parametri e norme interposte