Sentenza 28/2016 (ECLI:IT:COST:2016:28)
Massima numero 38725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  13/01/2016;  Decisione del  13/01/2016
Deposito del 11/02/2016; Pubblicazione in G. U. 17/02/2016
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destini una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui alla legge n. 580 del 1993 - Contenuto di estremo dettaglio della norma censurata, unilateralmente imposta dal legislatore statale in un contesto di competenze statutariamente attribuite alla ricorrente Provincia di Bolzano, in assenza delle previste forme di concertazione - Violazione della particolare autonomia finanziaria delle Province autonome che impone la preventiva intesa per regolarne la partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Necessità di escludere la Provincia di Bolzano dal novero dei destinatari della disposizione censurata - Illegittimità costituzionale in parte qua - Estensione nei confronti della Provincia di Trento - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 79, comma 3, dello statuto trentino, l'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura destini una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui alla legge n. 580 del 1993. La Provincia autonoma di Bolzano - come quella di Trento - gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, caratterizzata e rafforzata da un meccanismo peculiare di modificazione delle relative disposizioni statutarie, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome. Il cosiddetto "Accordo di Milano" ha costituito il preludio per la concreta attuazione del principio dell'accordo per regolare la partecipazione delle due Province autonome al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo una procedura rinforzata che ha portato ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con lo Stato, predisposto in coerenza con il processo di "riforma in senso federalista", delineato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009. Tale quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione dell'art. 79, che definisce i termini e le modalità del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento delle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. La norma censurata si connota per il fatto di predisporre a carico del sistema integrato delle camere di commercio - e, quindi, anche di quelle site nei territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento - un meccanismo di finanziamento, per certi versi, analogo a quello dei fondi a destinazione vincolata, rispetto ai quali la generalità dei destinatari delle risorse e le finalità perseguite consistenti nel finanziamento di funzioni pubbliche regionali determinano una deviazione, sia dal modello del Fondo perequativo da istituire senza vincoli di destinazione, sia dalla sfera degli interventi speciali e delle risorse aggiuntive, che lo Stato destina esclusivamente a determinate Regioni per finalità enunciate dalla norma costituzionale o, comunque, per scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. Tale intervento risulta, inoltre, caratterizzato (ed ulteriormente aggravato) dal fatto che il vincolo non riguarda somme erogate dallo Stato, ma concerne risorse appartenenti alle stesse camere di commercio, rispetto alla cui individuazione, quantificazione e destinazione anche i poteri di normazione secondaria sono affidati, dalla norma stessa, all'amministrazione statale. Tale declaratoria di illegittimità costituzionale estende, inoltre, la propria efficacia anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'identità di contenuto della normativa statutaria violata. (Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione)

Per l'affermazione che la conclusione di un accordo, seppur contenente una clausola che obbliga la Regione a rinunciare ai ricorsi pendenti, non si riflette sull'ammissibilità ovvero sulla procedibilità di questi ultimi, v. le citate sentenze nn. 239/2015, 176/2015, 125/2015, 77/2015 e 19/2015.

Per l'applicabilità della norma censurata alle autonomie speciali, v. la citata sentenza n. 131/2015.

Sull'"Accordo di Milano", sottoscritto tra i Ministeri dell'economia e delle finanze e le Province autonome di Trento e di Bolzano, v. la citata sentenza n. 99/2014.

Sulla "riforma in senso federalista", disposta ai sensi dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, v. le citate sentenze nn. 263/2015, 155/2015 e 71/2012.

Sulla costituzione di fondi a destinazione vincolata, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 273/2013, 451/2006, 107/2005, 423/2004, 320/2004, 49/2004 e 16/2004.

Per la lesione della normativa statutaria derivante dal contenuto di estremo dettaglio di una norma unilateralmente imposta dal legislatore statale, in assenza delle previste forme di concertazione, v. la citata sentenza n. 263/2013.

Sull'estensione dell'efficacia della declaratoria di incostituzionalità anche alla Provincia di Trento, v. le citate sentenze nn. 301/2013, 133/2010, 341/2009, 334/2009 e 45/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 55

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 104

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 268  art.