Imposte e tasse - Sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Prevista riduzione percentuale, nel triennio 2015-2017, dell'importo del diritto annuale camerale di cui all'art. 18 della legge n. 580 del 1993 - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, nonché dei principi di equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione - Mancata motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze tra Stato e Regioni di censure riferite a parametri non competenziali - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114), impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost., nella parte in cui, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riduce l'importo del diritto annuale camerale del 35 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e, a decorrere dal 2017, del 50 per cento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, la ricorrente, nell'evocare la lesione di parametri costituzionali estranei rispetto a quelli che regolano il riparto di competenze tra Stato e Regioni, non motiva in alcun modo in ordine alla ridondanza delle proposte censure sulla sfera delle proprie competenze.
Per il consolidato orientamento che subordina, nell'ambito di un giudizio in via principale, l'ammissibilità di questioni prospettate da una Regione in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze legislative alla duplice condizione che vi sia ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e il soggetto ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione, v., ex plurimis, da ultimo, le citate sentenze nn. 251/2015, 153/2015, 89/2015, 13/2015, 79/2014 e 44/2014.