Imposte e tasse - Maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale - Riserva all'erario - Violazione delle norme statutarie sul riparto delle risorse finanziarie della ricorrente Regione siciliana - Proventi che non costituiscono una "nuova" entrata, ma un recupero di imposte già spettanti alla ricorrente - Inoperatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 50-bis del decreto-legge impugnato e necessità di prevedere che le norme censurate non si applicano alla Regione Siciliana - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale di autonomia in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, l'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), nella parte in cui, riservando allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale e destinandole alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto d.l. e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, si applica alla Regione siciliana. Stante l'inoperatività della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 50-bis, per quanto le censurate disposizioni non rechino un esplicito riferimento all'attività di contrasto all'evasione fiscale posta in essere dall'agente della riscossione competente per la Sicilia, nessun dubbio può sussistere sul fatto che le somme recuperate dalla lotta all'evasione fiscale non costituiscono nuove entrate e che tra esse rientrano anche quelle derivanti dall'attività svolta sul territorio siciliano dagli organismi competenti. Né rileva la mancata indicazione, da parte della Regione, delle specifiche maggiori entrate che costituiscono proventi di tributi ad essa devoluti, poiché le censure della ricorrente non possono che riferirsi ad entrate ad essa spettanti. Di conseguenza, i commi impugnati violano direttamente i parametri evocati, nella parte in cui riguardano tutti i tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all'Erario dallo statuto. (Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura)
Per l'affermazione che la clausola di salvaguardia svolge una «funzione di generale limite» per l'applicazione delle norme statali ove queste siano in contrasto con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, sicché tale inapplicabilità «esclude la fondatezza» di questioni basate sulla violazione di parametri statutari, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 241/2012.
Per il rigetto di un'eccezione che attiene non al preliminare profilo dell'ammissibilità della questione promossa, ma a quello, successivo, del merito, v. la citata sentenza n. 199/2014.
Per l'affermazione che, «di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale», v. la citata sentenza n. 77/2015.
Nel senso che dalla qualificazione delle impugnate disposizioni statali come principi di coordinamento della finanza pubblica discenderebbe l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso regionale, v. la citata sentenza n. 176/2015.
Sull'ammissibilità di un ricorso che, per quanto conciso, renda ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 241/2012.
Sull'esclusione dell'operatività delle clausole di salvaguardia, ogniqualvolta il tenore letterale dei commi impugnati eccezionalmente dispone che essi siano immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 241/2012.
Sull'illegittimità costituzionale di disposizioni statali in materia tributaria, nella parte in cui si applicano alla Regione siciliana, v. le citate sentenze nn. 246/2015 e 241/2012.