Esecuzione penale - Liberazione anticipata speciale - Divieto di concessione del beneficio ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Applicabilità ai condannati minorenni - Denunciato automatismo lesivo dei principi di protezione dell'infanzia e della finalità rieducativa della pena - Petitum contraddittorio, ambiguo, oscuro - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui esclude, anche per i condannati di età minore, l'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata speciale - consistente nella detrazione di pena non già di quarantacinque ma di settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata - nel caso di condanna per taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975. Il petitum dell'ordinanza risulta contraddittorio rispetto alle premesse, ambiguo ed alla fine oscuro, in quanto il giudice rimettente - evocando l'esigenza di flessibilità e di protezione dell'infanzia e della gioventù che caratterizza il trattamento del detenuto minorenne - sembra perseguire un recupero di discrezionalità valutativa in ordine alla concessione della più estesa riduzione di pena, senza considerare che l'accesso al maggior beneficio non è condizionato ad una ulteriore, distinta, valutazione, ma consegue automaticamente al ricorrere dei requisiti per l'accesso al beneficio della liberazione anticipata ordinaria.
Sul monito al legislatore affinché adotti misure specificamente indirizzate a far cessare la situazione di sovraffollamento delle strutture carcerarie, v. la citata sentenza n. 279/2013.
Sull'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, v. la citata sentenza n. 239/2014.
Sull'inammissibilità della questione nel caso di petitum dell'ordinanza contraddittorio rispetto alle premesse, ambiguo ed alla fine oscuro, v., ex plurimis, le ordinanze nn. 148/2015, 104/2015, 101/2015, nonché le sentenze nn. 220/2014 e 220/2012.