Servizio idrico integrato - Norme della Regione Lombardia - Proroga ope legis delle concessioni già sottoscritte - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla parte resistente costituita - Estinzione del processo.
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e) ed s), Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. m), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2014, n. 29 che introduce una proroga decennale ope legis della durata dell'affidamento del servizio idrico anche per le concessioni già sottoscritte. Infatti, la rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente - motivata dalla sopravvenuta modificazione della norma impugnata (medio tempore rimasta inapplicata) ad opera dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 2015 che ha soppresso il riferimento alla durata degli affidamenti - determina, in quanto accettata dalla resistente costituita, l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Sull'estinzione dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, allorché la rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente sia accettata dalla resistente costituita, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 82/2015 e 77/2015; ordinanze nn. 93/2015, 79/2015 e 73/2015.