Sentenza 36/2016 (ECLI:IT:COST:2016:36)
Massima numero 38736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
13/01/2016; Decisione del
13/01/2016
Deposito del 19/02/2016; Pubblicazione in G. U. 24/02/2016
Titolo
Procedimento civile - Equa riparazione per l'eccessiva durata del processo - Procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Applicazione dei termini previsti in generale per l'ordinario processo di cognizione e, nella specie, del termine di un anno per la durata del giudizio di legittimità - Difetto di rilevanza delle questioni - Inammissibilità.
Procedimento civile - Equa riparazione per l'eccessiva durata del processo - Procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Applicazione dei termini previsti in generale per l'ordinario processo di cognizione e, nella specie, del termine di un anno per la durata del giudizio di legittimità - Difetto di rilevanza delle questioni - Inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due in secondo grado e uno nell'ultimo grado di legittimità - si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla citata legge nell'ambito del procedimento volto ad assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Infatti, dalle ordinanze di rimessione non risulta che il ricorso per cassazione abbia avuto luogo.
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due in secondo grado e uno nell'ultimo grado di legittimità - si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla citata legge nell'ambito del procedimento volto ad assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Infatti, dalle ordinanze di rimessione non risulta che il ricorso per cassazione abbia avuto luogo.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/03/2001
n. 89
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6