Sentenza 36/2016 (ECLI:IT:COST:2016:36)
Massima numero 38737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
13/01/2016; Decisione del
13/01/2016
Deposito del 19/02/2016; Pubblicazione in G. U. 24/02/2016
Titolo
Procedimento civile - Equa riparazione per l'eccessiva durata del processo - Procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Applicazione dei termini previsti in generale per l'ordinario processo di cognizione - Previsione secondo cui la durata complessiva del processo è comunque equa se contenuta nel limite complessivo di sei anni per i tre gradi di giudizio - Disposizione non applicabile nei procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001, non strutturati in tre gradi - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Procedimento civile - Equa riparazione per l'eccessiva durata del processo - Procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Applicazione dei termini previsti in generale per l'ordinario processo di cognizione - Previsione secondo cui la durata complessiva del processo è comunque equa se contenuta nel limite complessivo di sei anni per i tre gradi di giudizio - Disposizione non applicabile nei procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001, non strutturati in tre gradi - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dell'art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 secondo cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. I rimettenti - chiamati a pronunciarsi su domande di condanna all'equa riparazione conseguenti all'eccessiva protrazione di procedimenti a loro volta regolati dalla citata legge del 2001 (intesi al ristoro del danno patito dal medesimo soggetto per l'irragionevole durata di altro precedente processo) - non devono applicare la censurata disposizione, chiaramente collegata al precedente comma 2-bis (che contiene la ragionevole durata del processo entro tre anni per il primo grado, due per il secondo e uno per il giudizio di legittimità) e volta a compensare le violazioni determinatesi in una fase con l'eventuale recupero goduto in un'altra, a condizione che non si superi il limite complessivo di sei anni. Infatti, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il comma 2-ter, benché sia in linea astratta riferibile a qualunque procedimento civile di cognizione, non può in concreto trovare applicazione nel procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, che non è strutturato in tre gradi di giudizio.
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dell'art. 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89 secondo cui si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. I rimettenti - chiamati a pronunciarsi su domande di condanna all'equa riparazione conseguenti all'eccessiva protrazione di procedimenti a loro volta regolati dalla citata legge del 2001 (intesi al ristoro del danno patito dal medesimo soggetto per l'irragionevole durata di altro precedente processo) - non devono applicare la censurata disposizione, chiaramente collegata al precedente comma 2-bis (che contiene la ragionevole durata del processo entro tre anni per il primo grado, due per il secondo e uno per il giudizio di legittimità) e volta a compensare le violazioni determinatesi in una fase con l'eventuale recupero goduto in un'altra, a condizione che non si superi il limite complessivo di sei anni. Infatti, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il comma 2-ter, benché sia in linea astratta riferibile a qualunque procedimento civile di cognizione, non può in concreto trovare applicazione nel procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, che non è strutturato in tre gradi di giudizio.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/03/2001
n. 89
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6