Procedimento civile - Equa riparazione per l'eccessiva durata del processo - Procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Termini previsti in generale per l'ordinario processo di cognizione, che consentono una durata, ritenuta equa, di tre anni per il primo grado, due per il secondo e uno per il giudizio di legittimità - Applicazione del predetto termine triennale al primo e unico grado di merito dei procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Contrasto con la regola, definita dalla Corte di Strasburgo e recepita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 è congruo il termine di un anno, per l'unico grado di merito, e quello di un ulteriore anno, per il giudizio di legittimità - Violazione del principio dell'equo processo, nonché dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., l'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado - si applica alla durata del primo e unico grado di merito del processo previsto dalla citata legge per assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Per consolidata giurisprudenza europea, lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all'equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse e, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell'amministrazione della giustizia. L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo preclude al legislatore nazionale, che abbia deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell'equa riparazione, di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anziché modellarla sul calco del più breve termine biennale indicato dalla Corte di Strasburgo e recepito dalla giurisprudenza nazionale, in caso di celebrazione sia del grado di merito che di quello di legittimità. Pertanto, la disposizione impugnata, imponendo di considerare ragionevole la durata del procedimento di primo grado regolato dalla legge n. 89 del 2001, quando la stessa non eccede i tre anni, viola i predetti parametri, posto che questo solo termine comporta che la durata complessiva del giudizio possa essere superiore al limite biennale adottato dalla Corte europea e dalla giurisprudenza nazionale per un procedimento regolato da tale legge, che si svolga invece in due gradi. (Resta assorbita la censura relativa all'art. 3, primo comma, Cost.)
Per l'orientamento secondo cui l'obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca, v. le citate sentenze nn. 1/2013 e 219/2008.
Sull'interpretazione secondo Costituzione, doverosa ed indubbiamente prioritaria, ma pur sempre appartenente alla famiglia delle tecniche esegetiche, poste a disposizione del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, v. la citata sentenza n. 49/2015.
Sul ruolo della giurisprudenza europea che, in caso di esercizio reiterato ed uniforme, arriva a formare il significato del parametro convenzionale, v. le citate sentenze nn. 349/2007 e 348/2007.
Sui limiti alla discrezionalità del legislatore nella costruzione del rimedio giudiziale avverso le violazioni del principio di ragionevole durata del processo, v. la citata sentenza n. 184/2015.