Sentenza 36/2016 (ECLI:IT:COST:2016:36)
Massima numero 38739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
13/01/2016; Decisione del
13/01/2016
Deposito del 19/02/2016; Pubblicazione in G. U. 24/02/2016
Titolo
Procedimento civile - Equa riparazione per l'eccessiva durata del processo - Procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Applicazione dei termini previsti in generale per l'ordinario processo di cognizione e, nella specie, del termine di un anno per la durata del giudizio di legittimità - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, del principio dell'equo processo, nonché dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali - Insussistenza - Conformità rispetto al corrispondente termine annuale definito dalla Corte di Strasburgo, e recepito dalla giurisprudenza di legittimità, per i procedimenti di cui alla legge n. 89 del 2001 - Non fondatezza delle questioni.
Procedimento civile - Equa riparazione per l'eccessiva durata del processo - Procedimenti regolati dalla legge n. 89 del 2001 - Applicazione dei termini previsti in generale per l'ordinario processo di cognizione e, nella specie, del termine di un anno per la durata del giudizio di legittimità - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, del principio dell'equo processo, nonché dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali - Insussistenza - Conformità rispetto al corrispondente termine annuale definito dalla Corte di Strasburgo, e recepito dalla giurisprudenza di legittimità, per i procedimenti di cui alla legge n. 89 del 2001 - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di un anno nel grado di legittimità - si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla citata legge nell'ambito del procedimento volto ad assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Il termine annuale scelto dal legislatore è conforme alle indicazioni di massima provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e recepite dalla giurisprudenza nazionale. Inoltre, l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione concernente la durata del processo di primo grado fa sì che la ragionevole durata complessiva di un procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, in concreto articolatosi su due gradi di giudizio, sia inferiore a quella stabilita per gli altri procedimenti ordinari di cognizione, e comunque possa essere contenuta nel tetto di due anni, in conformità agli evocati artt. 111, secondo comma, 117, primo comma, Cost. e 6, par. 1, CEDU. Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., rientra nel margine di apprezzamento discrezionale del legislatore equiparare la durata del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 nel giudizio di impugnazione a quella considerata ragionevole in via generale per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, anche alla luce delle peculiarità proprie del giudizio di legittimità.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui - stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di un anno nel grado di legittimità - si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla citata legge nell'ambito del procedimento volto ad assicurare un'equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all'irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Il termine annuale scelto dal legislatore è conforme alle indicazioni di massima provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e recepite dalla giurisprudenza nazionale. Inoltre, l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione concernente la durata del processo di primo grado fa sì che la ragionevole durata complessiva di un procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001, in concreto articolatosi su due gradi di giudizio, sia inferiore a quella stabilita per gli altri procedimenti ordinari di cognizione, e comunque possa essere contenuta nel tetto di due anni, in conformità agli evocati artt. 111, secondo comma, 117, primo comma, Cost. e 6, par. 1, CEDU. Per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., rientra nel margine di apprezzamento discrezionale del legislatore equiparare la durata del procedimento regolato dalla legge n. 89 del 2001 nel giudizio di impugnazione a quella considerata ragionevole in via generale per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, anche alla luce delle peculiarità proprie del giudizio di legittimità.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/03/2001
n. 89
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6