Giudizi promossi dal Governo - Atto di costituzione delle Regioni - Orientamento consolidato che richiede, a pena di inammissibilità, la preventiva deliberazione della Giunta regionale - Riesame.
La deliberazione della Giunta regionale a resistere nel giudizio costituzionale può essere adottata e depositata successivamente all'atto di costituzione della Regione - ferma restando la necessità che questo venga depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine prescritto - nonché dopo la scadenza del termine utile per costituirsi. Se, infatti, in passato la giurisprudenza costituzionale aveva ritenuto che la costituzione nei giudizi in via di azione dovesse essere preceduta dalla relativa delibera, stante la valutazione politica che i due atti richiedono, tuttavia né l'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, né le norme integrative dei giudizi davanti la Corte costituzionale precisano alcunché in ordine alle condizioni di ammissibilità della costituzione in giudizio della Regione quale resistente. E poiché, per principio generale, le disposizioni che prevedono nullità, preclusioni, inammissibilità e decadenze processuali sono assoggettate a un regime di stretta legalità, gli unici requisiti di legittimazione processuale richiesti per la parte convenuta riguardano i poteri di conferimento della procura speciale.
Sulla natura politica sia della valutazione ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalità, che di quella di deliberare la costituzione in essi, v., ex multis, l'ordinanza letta in udienza del 25 maggio 2010, relativa al giudizio deciso con sentenza n. 225/2010.