Sentenza 67/2024 (ECLI:IT:COST:2024:67)
Massima numero 46063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  07/03/2024;  Decisione del  07/03/2024
Deposito del 22/04/2024; Pubblicazione in G. U. 24/04/2024
Massime associate alla pronuncia:  46062


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Criteri - Residenza anagrafica nella regione protratta per un numero minimo di anni - Irragionevolezza e lesione del diritto fondamentale all'abitazione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Veneto che prevede, come requisiti di accesso per accedere all'ERP, la residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente). (Classif. 091002).

Testo

Gli alloggi ERP assicurano a persone che non hanno la capacità economica di accedere al mercato, di soddisfare in concreto il loro fondamentale bisogno, conseguendo quel bene di primaria importanza che è l’abitazione. Deve, pertanto, sussistere un rapporto di coerenza tra i requisiti di ammissione ai benefici dell’ERP e la ratio dell’istituto protesa al soddisfacimento del bisogno abitativo. (Precedenti: S. 166/2018 - mass. 40102; S. 38/2016 - mass. 38744; S. 168/2014 - mass. 38013).

Il criterio della residenza protratta per accedere ai servizi sociali dell’ERP tradisce il principio di eguaglianza non solo rispetto al primo comma dell’art. 3 Cost., ma anche con riguardo al suo secondo comma. (Precedenti: S. 77/2023 - mass. 45454; S. 106/2018 - mass. 40745; S. 168/2014 - mass. 38013; S. 161/2013 - mass. 37177; S. 209/2009 - mass. 33561).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 25, comma 2, lett. a, della legge reg. Veneto n. 39 del 2017, limitatamente alle parole «nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente». Non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza nel territorio regionale, come invece richiesto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Padova, sez. seconda civile, nella parte indicata, circa i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica. Al contrario, il criterio della prolungata residenza si risolve nella previsione di una soglia rigida che porta a negare l’accesso all’ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente – quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli –, e che non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi da un luogo all’altro spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro. Né il costante movimento di persone prodotto dai flussi migratori, talora solo in transito talora con una qualche prospettiva di stabilità nel territorio nazionale, giustifica la previsione del requisito della residenza prolungata per accedere agli alloggi ERP. Anzitutto, è evidente che gli strumenti di tutela dell’istanza abitativa ben possono modularsi in funzione della assenza o presenza di una prospettiva di radicamento nel territorio, procedendo dalla previsione di centri di accoglienza, adeguati al rispetto della dignità umana, all’accesso all’ERP o ad altri servizi sociali, diretti alla stipula di contratti di locazione o di compravendita e, dunque, rivolti a chi è orientato a una qualche prospettiva di stabilità nel territorio. Nondimeno, non è dalla pregressa permanenza in una regione che è dato inferire una simile prospettiva di radicamento, poiché, viceversa, conta principalmente che sia stato avviato un percorso di inclusione nel contesto ordinamentale statale. Inoltre, non è escluso che, in sede di formazione delle graduatorie, sia possibile valorizzare indici ragionevolmente idonei a fondare una prognosi di stanzialità, purché compatibili con lo stato di bisogno e, dunque, tali da non privarlo di rilievo. Infine, la durata della residenza nel territorio regionale non ha rilievo neppure al fine di valorizzare il tempo dell’attesa per poter accedere al beneficio che realizza il bisogno abitativo. Né l’esito è destinato a mutare sol perché la norma censurata diluisce nel tempo il criterio della residenza protratta nel territorio regionale, consentendo di maturare il requisito quinquennale nell’arco degli ultimi dieci anni. Al contrario, la soluzione adottata dal legislatore veneto continua a rifarsi a un criterio di pregressa residenza prolungata nel territorio regionale e non ne fa venire meno l’irragionevolezza. Resta fermo il requisito della residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso). (Precedenti: S. 53/2024 - 46083; S. 145/2023 - mass. 45684; S. 199/2022 - mass. 45087; S. 9/2021 - mass. 43556; S. 7/2021 - mass. 43549; S. 166/2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  03/11/2017  n. 39  art. 25  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte