Sentenza 37/2016 (ECLI:IT:COST:2016:37)
Massima numero 38741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
26/01/2016; Decisione del
26/01/2016
Deposito del 25/02/2016; Pubblicazione in G. U. 02/03/2016
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione di personale precario in attuazione di norma statale - Ampliamento della sfera dei destinatari circoscritta, nella previsione statale, esclusivamente al personale regionale assunto con contratti a tempo determinato e con procedure ad evidenza pubblica - Ricorso del Governo - Carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione di personale precario in attuazione di norma statale - Ampliamento della sfera dei destinatari circoscritta, nella previsione statale, esclusivamente al personale regionale assunto con contratti a tempo determinato e con procedure ad evidenza pubblica - Ricorso del Governo - Carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile, per la carenza della motivazione alla base del ricorso, prospettato in termini auto-dimostrativi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia del 27 dicembre 2014, n. 47, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., che introduce disposizioni n materia di stabilizzazione di personale regionale precario. Il ricorrente non offre alcuna specifica e congrua indicazione circa le ragioni per le quali la disposizione impugnata violerebbe l'art. 1, comma 529, della legge n. 147 del 2013, parametro interposto di quelli costituzionali evocati. Quest'ultima, norma di principio dettata nell'esercizio della competenza concorrente di coordinamento della finanza pubblica, consente alle Regioni, che non si trovino in situazioni di eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica alla data del 31 dicembre 2012, la stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati o prorogati. Poiché la disposizione de qua fa espressamente salvo quanto previsto dal legislatore nazionale, è del tutto oscura la ragione della censura, secondo cui si sarebbe ampliata la platea dei destinatari.
È manifestamente inammissibile, per la carenza della motivazione alla base del ricorso, prospettato in termini auto-dimostrativi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia del 27 dicembre 2014, n. 47, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., che introduce disposizioni n materia di stabilizzazione di personale regionale precario. Il ricorrente non offre alcuna specifica e congrua indicazione circa le ragioni per le quali la disposizione impugnata violerebbe l'art. 1, comma 529, della legge n. 147 del 2013, parametro interposto di quelli costituzionali evocati. Quest'ultima, norma di principio dettata nell'esercizio della competenza concorrente di coordinamento della finanza pubblica, consente alle Regioni, che non si trovino in situazioni di eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica alla data del 31 dicembre 2012, la stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati o prorogati. Poiché la disposizione de qua fa espressamente salvo quanto previsto dal legislatore nazionale, è del tutto oscura la ragione della censura, secondo cui si sarebbe ampliata la platea dei destinatari.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
14/11/2014
n. 47
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 529