Sentenza 37/2016 (ECLI:IT:COST:2016:37)
Massima numero 38742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
26/01/2016; Decisione del
26/01/2016
Deposito del 25/02/2016; Pubblicazione in G. U. 02/03/2016
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione di personale precario in attuazione di norma statale - Ampliamento della sfera dei destinatari circoscritta, nella previsione statale, esclusivamente al personale regionale assunto con contratti a tempo determinato e con procedure ad evidenza pubblica - Contrasto con una norma espressiva di un principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione di personale precario in attuazione di norma statale - Ampliamento della sfera dei destinatari circoscritta, nella previsione statale, esclusivamente al personale regionale assunto con contratti a tempo determinato e con procedure ad evidenza pubblica - Contrasto con una norma espressiva di un principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza regionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
Testo
È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4 della legge della Regione Puglia 27 dicembre 2014, n. 47, che amplia la platea dei soggetti interessati alla stabilizzazione dell'impiego, includendo, oltre ai lavoratori dell'apparato regionale, anche quelli degli enti, delle agenzie regionali, delle Autorità di bacino e delle società in house della Regione. In tal modo è violato l'art. 1, comma 529, della legge n. 147 del 2013, dettata in funzione di coordinamento della finanza pubblica, che consente alle Regioni, che non si trovino in situazioni di eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica alla data del 31 dicembre 2012, la stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati o prorogati. La norma de qua, al contrario, estende le procedure di stabilizzazione agli organismi strumentali della Regione, in modo dunque discrepante rispetto alla previsione statale di principio, più circoscritta, a nulla rilevando né il rapporto organico o funzionale tra l'ente strumentale e la Regione, né la possibile compatibilità dell'ampliamento con la correlativa disciplina di programmazione finanziaria. (Restano assorbite le altre censure dedotte)
È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 4 della legge della Regione Puglia 27 dicembre 2014, n. 47, che amplia la platea dei soggetti interessati alla stabilizzazione dell'impiego, includendo, oltre ai lavoratori dell'apparato regionale, anche quelli degli enti, delle agenzie regionali, delle Autorità di bacino e delle società in house della Regione. In tal modo è violato l'art. 1, comma 529, della legge n. 147 del 2013, dettata in funzione di coordinamento della finanza pubblica, che consente alle Regioni, che non si trovino in situazioni di eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica alla data del 31 dicembre 2012, la stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati o prorogati. La norma de qua, al contrario, estende le procedure di stabilizzazione agli organismi strumentali della Regione, in modo dunque discrepante rispetto alla previsione statale di principio, più circoscritta, a nulla rilevando né il rapporto organico o funzionale tra l'ente strumentale e la Regione, né la possibile compatibilità dell'ampliamento con la correlativa disciplina di programmazione finanziaria. (Restano assorbite le altre censure dedotte)
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
14/11/2014
n. 47
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 529