Sentenza 38/2016 (ECLI:IT:COST:2016:38)
Massima numero 38743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 25/02/2016; Pubblicazione in G. U. 02/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38744


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Possibilità, in deroga alla disciplina statale, per gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario di destinarne una quota al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica - Asserita violazione del principio di tutela del risparmio popolare per l'accesso alla proprietà dell'abitazione - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio - Carenza di motivazione a sostegno delle censure - Inammissibilità.

Testo

Sono inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, impugnato in riferimento agli artt. 47 e 117, secondo comma, lett. m), e terzo comma, Cost., che - aggiungendo all'art. 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 il comma 1-bis - prevede che «Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio». L'affermata lesione dell'art. 47 Cost. non è in alcun modo spiegata nel ricorso, nel quale il parametro costituzionale è evocato in maniera generica e non sono offerti argomenti di sorta idonei a far comprendere le ragioni per le quali la previsione costituzionale sarebbe violata. Il ricorso non è sorretto da una motivazione idonea neppure nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Il ricorrente, infatti, si limita ad affermare che la norma statale interposta - rappresentata dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014 che impone la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al potenziamento o alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente - incidendo sull'offerta minima degli alloggi destinati ai ceti meno abbienti, interviene sui livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, ma non offre alcun argomento, né generale né specifico, a supporto dell'affermazione e, di conseguenza, delle ragioni per le quali la norma regionale, nel prevedere la possibilità di una diversa destinazione dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi, interferirebbe con una competenza statale esclusiva. Risulta carente, infine, anche la motivazione a sostegno della censura con la quale il ricorrente lamenta l'invasione della competenza concorrente dello Stato nella materia «governo del territorio», con violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto non sono indicati argomenti utili a individuare nel «governo del territorio» la materia pertinente, basandosi l'impugnazione esclusivamente sulla qualificazione conferita dal legislatore alla norma interposta.

Sulla necessità che il ricorso in via principale identifichi esattamente la questione nei suoi termini normativi - indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità - e contenga una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, v., ex plurimis, le sentenze nn. 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/2005, 213/2003, 384/1999, 261/1995 e 85/1990.

Sulla necessità che il ricorso in via principale contenga una adeguata motivazione in termini più pregnanti rispetto ai giudizi in via incidentale, v. le citate sentenze nn. 233/2015, 218/2015, 153/2015, 142/2015, 82/2015, 259/2014, 36/2014, 41/2013, 139/2006 e 450/2005.

Sull'inammissibilità della questione nel caso di genericità e assertività delle censure, v., ex plurimis, sentenze nn. 184/2012, 185/2011, 129/2011, 114/2011, 68/2011, 278/2010 e 45/2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  05/12/2014  n. 48  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte