Sentenza 38/2016 (ECLI:IT:COST:2016:38)
Massima numero 38744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
10/02/2016; Decisione del
10/02/2016
Deposito del 25/02/2016; Pubblicazione in G. U. 02/03/2016
Massime associate alla pronuncia:
38743
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Possibilità per gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario di destinarne una quota al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio - Contrasto con la disciplina statale che vincola i proventi in via esclusiva a un programma straordinario per l'edilizia residenziale pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Possibilità per gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario di destinarne una quota al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio - Contrasto con la disciplina statale che vincola i proventi in via esclusiva a un programma straordinario per l'edilizia residenziale pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, ., che - aggiungendo all'art. 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 il comma 1-bis - prevede che «Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio». La norma regionale impugnata contrasta con il principio fondamentale nella materia del «coordinamento della finanza pubblica» di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014, che impone la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Dal punto di vista generale delle regole di finanza e contabilità pubblica, del resto, la previsione statale non è altro che espressione del generale principio secondo cui le dismissioni patrimoniali non possono essere impiegate per spese di natura corrente, fra le quali ricade anche il pagamento di oneri tributari.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, ., che - aggiungendo all'art. 24 della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 il comma 1-bis - prevede che «Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio». La norma regionale impugnata contrasta con il principio fondamentale nella materia del «coordinamento della finanza pubblica» di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. n. 47 del 2014, che impone la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Dal punto di vista generale delle regole di finanza e contabilità pubblica, del resto, la previsione statale non è altro che espressione del generale principio secondo cui le dismissioni patrimoniali non possono essere impiegate per spese di natura corrente, fra le quali ricade anche il pagamento di oneri tributari.
Sulla necessità che il ricorso in via principale indichi, ai fini dell'ammissibilità, la norma interposta in grado di illustrare la pretesa illegittimità della disposizione impugnata, v., ex plurimis, le sentenze nn. 312/2013, 266/2013, 250/2013 e 365/2006.
Sulla riconducibilità nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche di norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, v. le sentenze n. 153/2015, 205/2013, 16/2010, 237/2009, 430/2007 e 417/2005.
Sull'affermazione che l'imposizione del vincolo di destinazione specifica dei proventi della vendita all'acquisizione di nuovi alloggi o alla manutenzione di quelli esistenti appare mezzo necessario al raggiungimento dell'obiettivo generale di potenziare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso la vendita di determinati beni, v., ex plurimis, le sentenze nn. 205/2013 e 63/2013.Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
05/12/2014
n. 48
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 28/03/2014
n. 47
art. 3
co. 1 lett. a)
legge 23/05/2014
n. 80
art.
legge 24/12/1993
n. 560
art.