Commercio - Norme della Regione Marche - Definizione e disciplina di una nuova struttura commerciale denominata "parco commerciale" - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Normativa medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.
È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost. - degli artt. 7, comma 1, 8, comma 4, e 13 della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29, che prevedono la definizione e la disciplina di una nuova struttura commerciale denominata "parco commerciale". Le disposizioni censurate sono state abrogate dall'art. 7, comma 5, lett. c), d), e e), della legge regionale n. 16 del 2015 e lo ius superveniens è satisfattivo delle ragioni del ricorrente. Inoltre, il tempo intercorso tra le due discipline è talmente limitato da escludere l'applicazione medio tempore delle disposizioni regionali censurate.
Per l'affermazione che, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, è necessario che la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate possa ritenersi satisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso e che le norme abrogate o modificate non abbiano ricevuto, medio tempore, applicazione, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 149/2015, 32/2015 e 165/2014.