Commercio - Norme della Regione Marche - Esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale - Previsione che il rilascio dell'autorizzazione sia condizionato al previo parere ovvero al confronto con le elencate organizzazioni rappresentative - Previsione che le medesime organizzazioni rappresentative siano sentite in sede di definizione dei criteri e delle modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria sulla liberalizzazione delle attività economiche - Insussistenza - Coinvolgimento delle elencate organizzazioni rappresentative che non comporta alcuna ulteriore limitazione all'accesso all'esercizio dell'attività commerciale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - degli artt. 11 e 17, comma 1, della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29 e dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16, i quali prevedono, per gli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, che il rilascio dell'autorizzazione sia condizionato al previo parere ovvero al confronto con le organizzazioni rappresentative elencate e che le medesime organizzazioni siano sentite in sede di definizione dei criteri e delle modalità per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento. La direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi nel mercato interno, stabilisce all'art. 14, n. 6, il divieto di coinvolgimento, diretto o indiretto, di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente. È precluso, quindi, al legislatore regionale prevedere requisiti ulteriori rispetto a quelli ammessi dalle discipline comunitaria e statale, trattandosi di regolamentazione normativa riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Tuttavia, la normativa regionale censurata non ha introdotto requisiti ulteriori per il rilascio dell'autorizzazione, bensì ha stabilito la necessità, per la determinazione della procedura di autorizzazione, di un preventivo confronto con le organizzazioni rappresentative, al fine di consentire la raccolta di tutte le informazioni utili al fine della successiva fase di deliberazione, da parte delle autorità competenti, delle singole autorizzazioni.
Per l'affermazione che non si ha dichiarazione di cessazione della materia del contendere nell'ipotesi di una modifica normativa che non sia satisfattiva delle pretese del ricorrente, v. le citate sentenze nn. 219/2013 e 178/2013.
Per l'affermazione che, in caso di modifica legislativa non satisfattiva delle pretese del ricorrente, lo scrutinio di costituzionalità deve estendersi anche alla disposizione sopravvenuta, v. la citata sentenza n. 21/2016.
Per l'affermazione che la mancata impugnazione di una disposizione riprodotta, in forma analoga o identica, da una legge successiva non può essere di per sé motivo di inammissibilità della questione, non trovando applicazione al processo costituzionale l'istituto dell'acquiescenza, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 215/2015, 124/2015, 139/2013, 71/2012 e 187/2011.
Sulla direttiva 2006/123/CE in materia di servizi nel mercato interno, v. le citate sentenze nn. 98/2013 e 291/2012.
Nel senso che la liberalizzazione nell'esercizio delle attività commerciali costituisce un principio dell'ordinamento nazionale, v. le citate sentenze nn. 165/2014, 200/2012, 247/2010, 152/2010, 167/2009 e 388/1992.
Per l'affermazione che la liberalizzazione nell'esercizio delle attività commerciali è riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 165/2014, 104/2014 e 98/2013.