Sentenza 40/2016 (ECLI:IT:COST:2016:40)
Massima numero 38747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  10/02/2016;  Decisione del  10/02/2016
Deposito del 25/02/2016; Pubblicazione in G. U. 02/03/2016
Massime associate alla pronuncia:  38748  38749  38750  38751


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale per la sottrazione di proventi spettanti alla Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancanza della preventiva intesa - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 47, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), che disciplina il concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica. Infatti, nel ricorso non è rinvenibile alcuna, benché minima, illustrazione dei profili di contrasto delle denunciate disposizioni con gli evocati parametri costituzionali e statutari.

Sulle condizioni che legittimano, in caso di ius superveniens, il trasferimento della questione di costituzionalità sul testo modificato della disposizione censurata (la mancata alterazione della sua portata precettiva a seguito di interventi marginali ed il carattere non satisfattivo delle ragioni dell'ente ricorrente delle sopravvenienze normative), v. le citate sentenze nn. 155/2015, 46/2015, 193/2012 e 30/2012.

Sul principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, v. le citate sentenze nn. 155/2015, 77/2015, 46/2015 e 326/2010.

Sulla necessità di impugnare con autonomo ricorso una disposizione radicalmente innovata dallo ius superveniens, onde evitare che il trasferimento della questione supplisca impropriamente all'onere di impugnazione, v. le citate sentenze nn. 17/2015, 138/2014, 219/2013, 300/2012 e 32/2012.

Per l'orientamento secondo cui la conclusione di un accordo che contenga l'impegno della Regione alla rinuncia a tutti i ricorsi pendenti non può spiegare effetti nel giudizio in via principale in mancanza di espressa rinuncia all'impugnazione, sicché la permanenza dell'interesse alla decisione impone la trattazione del ricorso, v., ex plurimis, da ultimo, le citate sentenze nn. 28/2016, 263/2015, 249/2015, 239/2015 e 19/2015.

Nel senso che la ritenuta operatività della clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali non incide sull'ammissibilità delle questioni ma attiene al merito delle censure proposte, v. le citate sentenze nn. 141/2015, 236/2013, 178/2012 e 145/2008.

Per l'affermazione che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex plurimis, tra le più recenti, le citate sentenze nn. 273/2015, 263/2015, 239/2015, 238/2015, 176/2015 e 82/2015.

Per l'affermazione che dalla qualificazione delle disposizioni impugnate in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2015 e 176/2015.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 47  co. 1

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 47  co. 2

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 47  co. 3

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 47  co. 5

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 47  co. 6

decreto-legge  24/04/2014  n. 66  art. 47  co. 7

legge  23/06/2014  n. 89  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1