Bilancio e contabilità pubblica - Ridefinizione per le autonomie speciali dell'obiettivo del patto di stabilità - Introduzione di ulteriori oneri - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita violazione dell'equilibrio finanziario regionale - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancanza della preventiva intesa - Incertezza ed oscurità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per incertezza e oscurità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, 119 Cost., 36 dello statuto speciale e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 46, commi 1 e 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), che ridefinisce, per le Regioni speciali e le Province autonome, l'obiettivo del patto di stabilità, ponendo ulteriori oneri a carico della ricorrente. L'apparato argomentativo, assai più sintetico e ridotto di quello speso dalla stessa Regione a sostegno di analoga censura dichiarata inammissibile con la sentenza n. 238 del 2015, pare presupporre che i contestati contributi alla finanza pubblica comportino un trasferimento di risorse in favore dello Stato. In realtà, le norme denunciate contemplano misure di contenimento della spesa che mirano ad agevolare, e non a compromettere, come lamentato dalla ricorrente, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
Sull'esclusione del trasferimento della questione di legittimità costituzionale, allorché lo ius superveniens sia stato autonomamente impugnato con distinti ricorsi, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 239/2015 e 77/2015.
Per l'orientamento secondo cui la conclusione di un accordo che contenga l'impegno della Regione alla rinuncia a tutti i ricorsi pendenti non può spiegare effetti nel giudizio in via principale in mancanza di espressa rinuncia all'impugnazione, sicché la permanenza dell'interesse alla decisione impone la trattazione del ricorso, v., ex plurimis, da ultimo, le citate sentenze nn. 28/2016, 263/2015, 249/2015, 239/2015 e 19/2015.
Nel senso che l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle autonomie speciali, allorquando essa entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento agli enti ad autonomia differenziata, v., da ultimo, le citate sentenze nn. 156/2015 e 77/2015.
Per l'affermazione che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex plurimis, tra le più recenti, le citate sentenze nn. 273/2015, 263/2015, 239/2015, 238/2015, 176/2015 e 82/2015.
Per l'affermazione che dalla qualificazione delle disposizioni impugnate in termini di principi di coordinamento della finanza pubblica discende l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso, v. le citate sentenze nn. 273/2015 e 176/2015.
Per l'insegnamento secondo cui i termini delle questioni di legittimità costituzionale debbono essere ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, v., ex multis, tra le più recenti, le citate sentenze nn. 3/2016, 273/2015, 176/2015, 131/2015 e 32/2015.
Sull'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, che si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 142/2015 e 82/2015.
Per l'inammissibilità di censura del tutto analoga, v. la citata sentenza n. 238/2015.